Nuovo regolamento per le piste ciclabili

nuovo regolamento per le piste ciclabili
nuovo regolamento per le piste ciclabili

L'attuale trasporto di biciclette della Turchia in tutte le province, le piste ciclabili da utilizzare per scopi quali fornire la navigazione e la pianificazione degli sport e le stazioni di parcheggio delle biciclette, i principi e le procedure relative alla pianificazione del progetto e alla costruzione sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale nuovamente determinata.

Il "Regolamento per le strade ciclabili" del Ministero dell'Ambiente e dell'Urbanizzazione è entrato in vigore dopo essere stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Nel regolamento è obbligatorio includere piste ciclabili riservate e parcheggi per biciclette nei nuovi piani di sviluppo delle aree non pianificate. Sono state ufficialmente aperte le piste ciclabili entrate in vigore con il nuovo periodo e l'utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto.

Dal Ministero dell'ambiente e dell'urbanizzazione:

REGOLAMENTO STRADE DELLA BICICLETTA

CAPITOLO UNO

Scopo, ambito, basi e definizioni

Scopo e scopo

ARTICOLO 1 - (1) Scopo del presente regolamento è determinare le procedure e i principi per la pianificazione, la progettazione e la costruzione di piste ciclabili e parcheggi per biciclette al fine di garantire che la bicicletta possa essere utilizzata per il trasporto, i viaggi e lo sport.

(2) Il presente regolamento riguarda i diversi tipi di piste ciclabili da costruire; Questa norma copre i principi di integrazione reciproca, strade, marciapiedi pedonali e sistemi di trasporto. Nelle aree protette da leggi speciali, la pianificazione e l'attuazione devono essere eseguite in conformità con la legislazione pertinente e, in assenza di disposizioni contrarie in regolamenti basati su leggi speciali, si applicano le disposizioni del presente regolamento.

supporto

ARTICOLO 2 - (1) Il presente regolamento, 10 / 7 / 2018 datato e pubblicato nella Gazzetta ufficiale 30474 numerato 1 Organizzazione presidenziale n. 97 Articolo n. 3 / 5 datato e datato 15 ottobre E 'stato preparato.

definizioni

ARTICOLO 3 - (1) nel presente regolamento;

a) Pista ciclabile separata: la pista ciclabile separata dalle strade del veicolo da un ostacolo fisico,

b) Ministero: Ministero dell'ambiente e dell'urbanizzazione,

c) Bicicletta: il veicolo motorizzato che si muove ruotando la ruota o il volantino con la forza muscolare della persona su di esso, le bici elettriche completamente tagliate sono incluse in questa classe.)

ç) Ponte per biciclette: un ponte che fornisce il collegamento e la continuità tra le piste ciclabili, comprese le intersezioni, per superare un ostacolo naturale o artificiale sul percorso della pista ciclabile conformemente alla corsa in bicicletta,

d) Autostrada per biciclette: la bicicletta può essere utilizzata senza interruzione da attraversamenti pedonali, autostrade, incroci e passaggi a livello, l'ingresso e l'uscita sono vietati tranne in alcuni luoghi, tranne in ambulanza, vigili del fuoco, veicoli di sicurezza e gendarmeria ad eccezione di determinati luoghi, chiusi al traffico pedonale e automobilistico. almeno due corsie in ciascuna direzione.

e) Stazione di parcheggio per biciclette: il luogo in cui le biciclette possono essere lasciate per un parcheggio pubblico e sicuro all'interno o in prossimità della rete di trasporto o il parcheggio in cui le biciclette a noleggio possono essere gestite sotto la responsabilità delle amministrazioni competenti,

f) Pista ciclabile: la pista ciclabile che può essere costruita senza lasciare le distanze di sicurezza nel presente regolamento, a parte il traffico automobilistico in aree verdi come il parco nazionale, il parco e le aree ricreative chiuse al traffico automobilistico,

g) Pista ciclabile: una strada o pista ciclabile stabilita ai fini della marcatura del suolo nelle zone rurali senza un piano di zonizzazione al di fuori dell'insediamento,

ğ) Pista ciclabile: pista ciclabile appositamente progettata per il ciclismo a livello stradale e separata da un contrassegno di posizione,

h) Pista ciclabile: l'autostrada e la strada pedonale, riservata alla bicicletta e le cui tipologie sono descritte nella terza parte del presente regolamento, ad eccezione delle aree stradali e pedonali e degli incroci,

ı) Progetto pista ciclabile: preparato da architetto, architetto paesaggista, ingegnere cartografico, urbanista o ingegnere civile e approvato dall'amministrazione competente per l'implementazione; le strade ciclabili e le stazioni di parcheggio per biciclette sono progettate in conformità con le regole e gli standard stabiliti nel presente regolamento, in base ai tipi di pista ciclabile 1 / 100, 1 / 200 o 1 / 500 e 1 / 50 scala sufficiente per riempire la strada il progetto che comprende sezioni longitudinali sulla scala 1 / 100 e, se necessario, dettagli sulla scala 1 / 20, se necessario.

i) Pendenza longitudinale: la pendenza data alla strada lungo l'asse stradale lungo il percorso stradale,

j) Linea di arresto: la linea tracciata trasversalmente sul marciapiede in cui i veicoli si sono fermati al segnale stradale illuminato o non illuminato si fermerà e attenderà,

k) Pendenza trasversale: la pendenza data su entrambi i lati o su un lato perpendicolare all'orizzontale lungo l'asse stradale

l) Diritto di precedenza: il diritto di priorità per i pedoni e gli utenti di utilizzare la strada rispetto ad altri pedoni e utenti,

m) Amministrazione pertinente: nelle province in cui 10 / 7 / 2004 è datato e viene applicata la legge 5216, nelle province in cui la costruzione, la manutenzione e la riparazione sono sotto la responsabilità del comune metropolitano, il comune metropolitano nei luoghi sotto la responsabilità del comune distrettuale metropolitano; il comune interessato entro i confini dei comuni e delle aree contigue in altre province;

n) Marcatura: il dispositivo che fornisce il trasferimento di istruzioni speciali, informazioni o avvertenze con l'aiuto di linee, forme, simboli, iscrizioni, catarifrangenti e simili nei colori specificati sugli elementi stradali come bordo, isola, separatore, guardavia per veicolo,

o) Segni: linee, frecce, iscrizioni, numeri e forme disegnati su elementi stradali come pavimentazione stradale, bordo, isola, mediana, guardrail,

ö) Intersezione: l'area in cui due o più strade trafficate provenienti da varie direzioni si incontrano, escono o si intersecano tra loro,

p) Fascia per biciclette rurale: la pista ciclabile che può essere costruita in luoghi in cui non esiste un piano di zonizzazione di attuazione tra gli insediamenti,

r) Pista ciclabile condivisa: la pista ciclabile determinata dalla marcatura effettuata sul manto stradale che può essere utilizzata congiuntamente dai veicoli e dai ciclisti a livello del percorso del veicolo,

s) Veicoli del sistema di trasporto ferroviario: tram, metropolitana leggera, metropolitana e veicoli ferroviari,

ş) Rifugio: una struttura stradale o un apparato di traffico che separa le strade o i tratti di strada l'uno dall'altro, impedisce e regola il passaggio dei veicoli da un lato all'altro,

t) Strada del veicolo: la parte della strada riservata al traffico automobilistico,

u) Segnale stradale: attrezzatura per il traffico posta su un supporto fisso o portatile e che fornisce la notifica di un'istruzione speciale con il simbolo, il colore e l'iscrizione su di esso,

ü) TS 7249: lo standard per il dimensionamento e la progettazione di strade urbane pubblicato dal Turkish Standards Institute,

v) TS 9826: norma Urban Roads-Bicycle Roads pubblicata dall'Istituto turco di norme,

y) TS 10839: lo standard per le regole di progettazione delle strade urbane-incrocio, pubblicato dall'Istituto turco di norme,

z) TS 11782: Standard per le regole di progettazione di strade urbane e parcheggi per biciclette pubblicati dall'Istituto turco di standard,

aa) Pavimentazione pedonale: una piattaforma stradale che si trova tra i pacchi privati ​​e pubblici e l'autostrada per l'uso dei pedoni e separata dall'autostrada dal marciapiede e non utilizzata dai veicoli

bb) Banda verde: indica le aree che possono essere utilizzate sia per la disposizione del paesaggio vegetale sia come separatore, che sono progettate per non influire sulla guida del ciclista.

PARTE SECONDA

Principi generali delle piste ciclabili

ARTICOLO 4 - (1) Le piste ciclabili sono progettate come una rete olistica integrata con altri modi di trasporto che collegano aree residenziali, punti di trasporto, impianti sportivi e aree di servizio pubblico e privato molto utilizzate con l'obiettivo di soddisfare le esigenze di trasporto in modo sicuro.

(2) Nella topografia, il percorso più adatto per il ciclismo è preferito quando si pianificano le piste ciclabili. Rete di piste ciclabili; le intersezioni, i pacchi di zone e gli elementi paesaggistici devono essere divisi in un minimo e la continuità della strada deve essere pianificata in modo tale che il ciclista possa viaggiare senza interruzione da un punto di partenza a destinazione. Le piste ciclabili non possono essere pianificate per attraversare tunnel istituiti per le strade dei veicoli.

(3) La rete ciclabile è progettata in modo tale che i conducenti di biciclette possano essere chiaramente visti da veicoli e pedoni quando attraversano strade motorizzate, tenendo conto delle priorità di diritto di precedenza stabilite nella legge sul traffico stradale n. 13 / 10 / 1983.

(4) Le piste ciclabili e i parcheggi per biciclette sono indicati nel piano di zonizzazione di attuazione preparato in conformità al regolamento di costruzione dei piani territoriali pubblicato nella Gazzetta ufficiale datata 14 / 6 / 2014 e numerato 29030 e indicato nel piano generale di trasporto e nel progetto di progettazione urbana, se presenti. È previsto che le stazioni di parcheggio per biciclette siano associate alle reti di piste ciclabili e soddisfino le esigenze.

(5) Per le aree non pianificate, i nuovi piani di suddivisione in zone devono includere piste ciclabili e parcheggi per biciclette riservati. Nei luoghi in cui non è previsto un piano di suddivisione in zone, è possibile realizzare fasce e piste ciclabili rurali specificate nel presente regolamento. In luoghi con piano di suddivisione in zone; le piste ciclabili non possono essere stabilite senza modificare il piano di suddivisione in zone dell'applicazione, ad eccezione delle piste ciclabili, piste ciclabili e piste ciclabili condivise. Le piste ciclabili separate, le autostrade ciclabili, i ponti e le gallerie ciclabili devono essere riservati nel piano di suddivisione in zone. Le revisioni del piano di suddivisione in zone devono includere piste ciclabili riservate e stazioni di parcheggio per biciclette conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

(6) Sebbene sia essenziale stabilire una pista ciclabile riservata in città; il tipo di pista ciclabile da applicare prendendo in considerazione la densità del traffico, le condizioni fisiche e caratteristiche simili della regione in cui sarà costruita la pista ciclabile è deciso dall'amministrazione. Se il piano di suddivisione in zone dell'applicazione specifica quale tipo di pista ciclabile applicare nel presente regolamento, è obbligatorio progettarlo e attuarlo di conseguenza.

(7) È essenziale includere la pista ciclabile tra la strada e il marciapiede nei piani di sviluppo. Le piste ciclabili sono pianificate nella stessa direzione o bidirezionali alla pista del veicolo sul lato destro della pista del veicolo. Per le piste ciclabili bidirezionali, la pianificazione e la progettazione vengono eseguite in modo tale che la direzione della pista ciclabile sul lato del marciapiede sia uguale alla direzione della pista del veicolo.

(8) La larghezza minima della pista ciclabile e la larghezza della pista ciclabile nei piani di suddivisione in zone dell'applicazione devono essere indicate per le piste ciclabili, le autostrade, i ponti e le gallerie ciclabili riservati, purché nel presente regolamento siano incluse la larghezza minima della pista ciclabile e le distanze di sicurezza. Se il tipo di pista ciclabile o il numero di corsie è specificato nel piano di suddivisione in zone dell'applicazione, la progettazione e l'implementazione vengono eseguite di conseguenza.

(9) Nei casi in cui non vi siano disposizioni nel presente regolamento, il parere appropriato della direzione della polizia provinciale e la decisione del centro di trasporto e coordinamento nelle città metropolitane, a condizione che non comprometta la sicurezza stradale, spetta all'amministrazione competente sviluppare diverse soluzioni adottando la decisione della commissione provinciale sul traffico.

(10) Il progetto della pista ciclabile è preparato dall'amministrazione competente e viene attuato in seguito alla decisione del centro di trasporto e coordinamento nei comuni metropolitani e alla decisione della commissione provinciale sul traffico in altri luoghi.

(11) È obbligatorio preparare progetti per piste ciclabili, piste ciclabili separate, piste ciclabili, fasce per biciclette rurali, autostrade per biciclette, ponti e tunnel per biciclette.

(12) I progetti mostrano la vicinanza della pista ciclabile, passerelle pedonali, autostrade, incroci, segnaletica orizzontale, linee e separatori. I fogli di layout del progetto della pista ciclabile mostrano anche le pendenze del terreno e le quote esistenti, i punti di riferimento e le quote della pista ciclabile e una pendenza longitudinale ad ogni metro 100.

(13) Nei progetti di piste ciclabili diverse dalla pista ciclabile, deve essere inclusa la sezione trasversale della pista ciclabile che comprende la pendenza naturale e la divisione e il riempimento da effettuare sul terreno. Le sezioni trasversali sono tracciate sulla scala 250 / 1. Inoltre, ogni misuratore 50 contiene sezioni dettagliate sulla scala 500 / 1, che mostra la distanza dal veicolo, la pista ciclabile, le distanze del marciapiede e le dimensioni del separatore. Se l'autore o l'amministrazione del progetto lo ritiene necessario, il numero di sezioni trasversali aumenta. Nel progetto, le sezioni longitudinali sulla scala 20 / 1 sono utilizzate ove necessario per determinare la quantità di riempimento degli scavi stradali.

(14) È essenziale che la pista ciclabile si trovi sullo stesso livello o tra il manto stradale e il marciapiede pedonale. Le piste ciclabili, ad eccezione dei ponti per biciclette e dei ponti per biciclette, non possono essere costruite al livello superiore dal marciapiede. Le piste ciclabili non possono essere costruite al di sotto del livello del veicolo, ad eccezione dei sottopassi delle biciclette e delle distanze di inclinazione richieste per l'ingresso e l'uscita. A condizione che non sia in contrasto con le disposizioni del presente paragrafo, il piano di suddivisione in zone dell'applicazione può specificare il livello al quale deve essere costruita la pista ciclabile.

(15) Le distanze minime di sicurezza dalla pista del veicolo, a seconda della direzione della pista ciclabile condivisa, della pista ciclabile e delle piste ciclabili separate e della velocità della strada e della pista ciclabile, devono essere applicate come indicato nell'Appendice-3 Tabella-1.

(16) Le sezioni delle piste ciclabili che si sovrappongono agli incroci della strada del veicolo sono verniciate con vernice blu antiscivolo e di lunga durata, e in queste sezioni vengono utilizzate linee bianche tratteggiate di 50 × 50 cm a destra ea sinistra della pista ciclabile. Non è obbligatorio dipingere le piste ciclabili in altre parti. Tuttavia, la vernice blu viene utilizzata quando l'amministrazione competente prevede di dipingere la pista ciclabile.

(17) I segnali stradali, i sistemi di segnalamento e di segnalazione sono creati su reti stradali ciclabili compatibili con i sistemi di trasporto in tutta la città e che garantiscono sicurezza.

(18) La costruzione, la manutenzione e la riparazione delle reti di piste ciclabili e dei parcheggi per biciclette sono di competenza dell'amministrazione competente.

(19) Non vi sono ostacoli all'uso delle piste ciclabili e non è possibile trovare ostacoli dal livello del suolo della pista ciclabile ad almeno 3 metri di altitudine. Allo stesso modo, l'amministrazione competente adotta le misure necessarie per straripare i rami degli alberi sulle piste ciclabili. Se le piste ciclabili sono chiuse a scopo di manutenzione e riparazione, una targhetta di avviso è posizionata almeno davanti al misuratore 20 e viene indicata una direzione alternativa. È responsabilità dell'amministrazione competente realizzare passerelle o pannelli tubolari su piste ciclabili per proteggere da condizioni di vento, neve, pioggia e condizioni climatiche simili che rendono difficile il ciclismo.

(20) Le piste ciclabili non possono essere utilizzate dai veicoli a motore se non per un uso a breve termine, come parcheggio, garage e accesso al sito, che sono collegati dall'autostrada, e l'amministrazione competente deve fornire indicazioni sul marciapiede lungo il percorso stradale.

(21) I banner e le schede promozionali e le avvertenze necessarie devono essere emessi in luoghi ritenuti appropriati dall'amministrazione competente al fine di garantire l'uso delle piste ciclabili da parte dei ciclisti e di sensibilizzare i conducenti di veicoli a motore.

(22) L'asfalto o il materiale in calcestruzzo vengono utilizzati come strato superiore di altre piste ciclabili, ad eccezione delle piste ciclabili, ed è a discrezione dell'amministrazione utilizzare materiali con caratteristiche simili a condizione che formi una superficie di guida sicura.

(23) Le piste ciclabili possono essere pianificate al fine di collegare il dormitorio e gli edifici educativi tra loro e alla pista ciclabile fuori dal campus nei campus universitari e sono state costruite numerose stazioni di parcheggio per biciclette per soddisfare l'esigenza.

(24) La decisione del centro di trasporto e coordinamento metropolitano per l'utilizzo di almeno slitte a due ruote (manico o skateboard elettrico, scooter elettrico e simili) e alimentato a batteria i posti possono essere autorizzati dall'amministrazione competente prendendo la decisione della commissione provinciale del traffico. Nessuna decisione può essere presa per l'uso non ciclistico delle autostrade ciclabili.

(25) A condizione che il parere positivo dell'istituzione pertinente sia ottenuto per le istituzioni pubbliche di proprietà pubblica, l'amministrazione può stabilire aree di addestramento per la gestione delle biciclette a condizione che non offrano strutture sportive interne ed esterne nei piani di suddivisione in zone e in luoghi riservati come aree ricreative.

(26) Adiacente alle strade della direzione generale delle autostrade, l'applicazione può essere effettuata dall'amministrazione competente, a condizione che vengano ottenuti pareri adeguati prima che venga progettata la pista ciclabile.

(27) Le biciclette non possono essere utilizzate nell'area riservata al marciapiede. Le piste ciclabili possono essere costruite per consentire il ciclismo a determinate ore su strade pedonali.

(28) Le procedure di esproprio da applicare durante la costruzione di strade ciclabili devono essere eseguite in conformità con le disposizioni della Legge di esproprio datate 4 / 11 / 1983 e numerate 2942.

PARTE TERZA

Tipi di piste ciclabili, regole di progettazione e costruzione

Piste ciclabili condivise

ARTICOLO 5 - (1) All'interno dei confini del comune e delle aree adiacenti, il limite di velocità massima per l'auto è massimo 50 km / h, con corsie multiple nella stessa direzione; la corsia più a destra nella direzione di marcia del percorso del veicolo può essere determinata dall'amministrazione come pista ciclabile condivisa.

(2) Il progetto non è preparato per piste ciclabili condivise. Tuttavia, per essere attuate, la decisione del centro di trasporto e coordinamento nei comuni metropolitani, la decisione sulla costruzione di una pista ciclabile condivisa da parte della commissione provinciale del traffico in altri luoghi e l'approvazione della direzione provinciale della polizia sono obbligatorie.

(3) Ogni contatore 50 è colorato e contrassegnato sul pavimento della pista ciclabile condivisa e una targhetta di avviso è posizionata ad intervalli del contatore 100 all'inizio della strada e su passerelle pedonali lungo il percorso.

(4) Anche se rientra nei confini dei comuni e delle aree contigue, non è possibile costruire percorsi ciclabili condivisi indipendentemente dal limite di velocità sulle strade provinciali e statali all'interno dell'area di responsabilità della direzione generale delle autostrade.

Piste ciclabili

ARTICOLO 6 - (1) Piste ciclabili; entro i confini del comune e delle aree adiacenti, adiacenti alle autostrade con un limite di velocità massima di 50 km / h per l'auto, a livello di strada del veicolo e senza distinzione fisica, unidirezionale a destra dell'autostrada e nella direzione di marcia. Le piste ciclabili possono anche essere separate su strade pedonali ritenute appropriate dall'amministrazione competente.

(2) Piste ciclabili Appendice-1 La figura-1 è progettata e realizzata in conformità con. Il progetto della pista ciclabile include il piano di scala 1 / 200.

(3) Anche se si trova all'interno dei confini dei comuni e delle aree contigue, le piste ciclabili non possono essere costruite sulle strade provinciali e statali all'interno dell'area di responsabilità della direzione generale delle autostrade, indipendentemente dal limite di velocità.

Piste ciclabili separate

ARTICOLO 7 - (1) Piste ciclabili separate; all'interno dei confini del comune e delle aree adiacenti, la banda verde, il rifugio, il delinatore, la differenza di gradino e le distanze fisiche simili dalla strada del veicolo sono applicate in uno o due modi. Il piano di scala 1 / 200 è incluso nel progetto di piste ciclabili separate. Pista ciclabile separata; al di sotto del livello pedonale a condizione che si trovi a livello della carreggiata o del marciapiede, o almeno 10 cm più in alto della strada del veicolo e almeno 5 cm al di sotto del marciapiede pedonale.

(2) Nel caso di una pista ciclabile proiettata adiacente alle strade del veicolo con un limite di velocità massima di 50 km / h per l'auto;

a) Se la pista ciclabile si trova allo stesso livello del veicolo, la distanza di sicurezza è di almeno 75 cm dalla linea di corsia all'estrema destra del percorso del veicolo e la larghezza di 1 cm viene dipinta con linee di larghezza 20 cm a intervalli di 45 metri. Delinatori di altezza 1 cm posizionati. In alternativa a questa forma di realizzazione, la pista ciclabile è separata l'una dall'altra dal veicolo per mezzo di una mediana di almeno 110 cm di larghezza e 60 cm di altezza. (Appendice-10 Figure-1a e Figure-2b)

b) pista ciclabile; almeno 60 cm viene mantenuto tra il veicolo e il livello pedonale a livello della pista ciclabile tra il veicolo e la pista ciclabile. (Appendice-1 Figure-3a e Figure-3b)

c) Per i tratti di strada che possono essere parcheggiati lungo la strada, le distanze indicate da questo paragrafo devono essere di almeno 100 cm.

(3) Nel caso di una pista ciclabile proiettata adiacente alle strade del veicolo con un limite di velocità massima di 70 km / h per l'auto;

a) Se la pista ciclabile si trova allo stesso livello del veicolo, la linea viene dipinta con linee angolate 120 ° con larghezza 1 cm ad intervalli di metro 20, lasciando almeno la distanza di sicurezza 45 cm dalla linea di corsia all'estrema destra del percorso del veicolo. Con 1 posizionati delinatori in altezza cm. In alternativa a questa forma di realizzazione, il percorso del veicolo o della bicicletta è separato l'uno dall'altro mediante un nastro verde di almeno 110 cm di larghezza e 100 cm di altezza lungo il percorso o della stessa larghezza. (Appendice-10 Figure-1a e Figure-4b)

b) pista ciclabile; almeno 100 cm di distanza tra il livello pedonale e il livello pedonale a livello della pista ciclabile tra il veicolo e la pista ciclabile. (Appendice-1 Figura-5)

(4) Nel caso di una pista ciclabile proiettata adiacente alle autostrade con un limite di velocità massima per l'auto al di sopra di 70 km / h;

a) Se la pista ciclabile si trova allo stesso livello del veicolo, la distanza di sicurezza è di almeno 175 cm dalla linea della corsia all'estrema destra del percorso del veicolo e la larghezza di 1 cm viene dipinta con linee di larghezza 20 cm a intervalli di 45 metri. Delinatori di altezza 1 cm posizionati. In alternativa a questa forma di realizzazione, il percorso del veicolo o della bicicletta è separato l'uno dall'altro mediante un nastro verde di almeno 110 cm di larghezza e 150 cm di altezza lungo il percorso o della stessa larghezza. (Appendice-10 Figure-1a e Figure-6b)

b) pista ciclabile; almeno 150 cm viene mantenuto tra il veicolo e il livello pedonale a livello della pista ciclabile tra il veicolo e la pista ciclabile. (Appendice-1 Figura-7)

(5) È obbligatorio ottenere pareri adeguati nei casi in cui è previsto che le piste ciclabili separate siano applicate adiacenti alle strade provinciali e statali nell'area di competenza della direzione generale delle autostrade.

(6) Per i ponti autostradali con un limite di velocità massima superiore a 50 km / h per l'auto, è possibile progettare solo la pista ciclabile separata. In questo caso, una distanza di almeno 1 metri con pulsanti riflettenti sul pavimento viene lasciata dalla corsia della carreggiata. Dopo questa distanza, vengono installati blocchi di cemento continui e durevoli con un'altezza di almeno 50 cm e la pista ciclabile viene proiettata senza lasciare le distanze di sicurezza menzionate in questo articolo. (Appendice-1 Figura-8)

Piste ciclabili

ARTICOLO 8 - (1) Piste ciclabili; Viene applicato in aree libere dal traffico veicolare e protette da leggi speciali, a condizione che non siano in contrasto con la legislazione sulle aree verdi come il giardino nazionale, il parco e l'area ricreativa.

(2) Nelle piste ciclabili, le larghezze della corsia della pista devono essere applicate come 90 minimo cm in una direzione, a condizione che l'amministrazione competente adotti le necessarie misure di sicurezza. Il piano di scala 1 / 200 è incluso nel progetto pista ciclabile.

(3) Se il percorso per biciclette non è adiacente al percorso pedonale, non è necessario dipingere la linea di bordo della pista ciclabile. Tuttavia, è obbligatorio mostrare i segnali della bici e della direzione sul campo da golf. (Appendice-1 Figura-9)

(4) Nelle piste ciclabili secondarie unidirezionali che si trovano al di fuori delle linee principali delle piste ciclabili e non superano la lunghezza di 50 metri, la larghezza della corsia può essere ridotta a 70 cm.

(5) Le piste ciclabili sono pianificate per essere collegate alle piste ciclabili, se presenti. La segnalazione, la marcatura o le informazioni sono fornite da almeno uno dei segnali per il passaggio dalla pista ciclabile alla pista ciclabile.

(6) In aree verdi come un giardino pubblico, un parco e un'area ricreativa, un numero sufficiente di parcheggi per biciclette è assegnato in relazione alla pista ciclabile. Queste stazioni includono le attrezzature di riparazione necessarie per le biciclette.

(7) È essenziale utilizzare materiale di fondo permeabile all'acqua sulle piste ciclabili.

(8) L'allenamento delle tecniche di guida in bici può essere impartito durante il corso.

Piste ciclabili

ARTICOLO 9 - (1) Le piste ciclabili devono essere applicate nelle zone rurali fuori dall'insediamento senza alcun piano di suddivisione in zone.

(2) Nelle aree protette da leggi speciali, le piste ciclabili possono essere realizzate se sono conformi alle disposizioni della legislazione e gli obblighi sono rispettati.

(3) Nessun progetto è stato preparato per le piste ciclabili. Tuttavia, la linea di tracciamento viene elaborata dalla mappa catastale della scala 1 / 1000, se disponibile, o sulla mappa esistente della stessa scala dall'amministrazione pertinente. La larghezza della pista ciclabile non può essere inferiore a 70 cm.

(4) Le piste ciclabili possono essere installate come terreno compatto o strada stabilizzata per non interferire con la sicurezza di guida.

(5) Nei punti di inizio e fine delle piste ciclabili, l'amministrazione competente inserisce un segno che indica le informazioni sulla lunghezza del percorso e lo schizzo della scala appropriato. Inoltre, la pista ciclabile include il cartello che indica la posizione sulla corsia corsia al massimo di 1 chilometri e un cartello ciclabile al massimo di 500 metri.

Fasce per biciclette rurali

ARTICOLO 10 - (1) Cinturini per biciclette rurali; tra gli insediamenti dove non esiste un piano di zonizzazione.

(2) Nelle aree rurali protette da leggi speciali, le bande di biciclette rurali possono essere fabbricate se sono conformi alle disposizioni della legislazione e gli obblighi sono adempiuti.

(3) Le fasce per biciclette rurali sono progettate e costruite conformemente all'allegato-1 Figura-10 con almeno una corsia in ciascuna direzione.

(4) Il progetto di bicicletta rurale include il piano di scala 1 / 1000. Non è obbligatorio tracciare una linea di demarcazione della pista ciclabile sui bordi esterni: tra le strisce, l'intervallo del misuratore 3 e la lunghezza del misuratore 1 e la larghezza di 10 cm sono dipinti in bianco discontinuo. L'uso del materiale asfaltato sul terreno è essenziale e possono essere utilizzati materiali diversi come cemento, ciottoli e materiali simili a condizione che fornisca una superficie di guida sicura e simile.

(5) Le fasce per biciclette rurali potrebbero non essere più vicine alla strada di 150 cm. Nei casi in cui è prevista l'applicazione di una fascia per bicicletta rurale adiacente alle strade provinciali e statali all'interno dell'area di responsabilità della direzione generale delle autostrade, lasciando una distanza di 150 cm, è obbligatorio ottenere un parere adeguato. (Appendice-1 Figura-10)

(6) Nelle fasce per biciclette rurali vengono utilizzati i segni e le indicazioni specificati nel presente regolamento.

(7) La segnalazione è obbligatoria quando le bande di biciclette rurali si intersecano con altre strade. Sul terreno di queste strade, i segnali di avvertimento si trovano a 30 metri di distanza dalla segnalazione.

(8) L'inizio e la fine delle fasce per biciclette rurali sono mostrate a terra. Vicino all'inizio della cintura di bicicletta rurale, viene posizionata una piastra che mostra la lunghezza della cintura e la scala appropriata. Se la banda ciclabile rurale supera i chilometri 5, utilizzare le targhette informative per mostrare la distanza e la posizione sulla linea della cintura ogni chilometro 1.

Autostrade per biciclette

ARTICOLO 11 - (1) Autostrade per biciclette; i trasporti, il turismo sportivo e culturale, come il potenziale per un uso intensivo della bicicletta, sono pianificati secondo il percorso stabilito dal Ministero. Autostrade per biciclette; attraversamento pedonale, autostrada, incrocio e passaggi a livello devono essere continui senza interruzione.

Il piano di scala 2 / 1 è incluso nel progetto di autostrada per biciclette. Le autostrade per biciclette sono progettate con almeno due corsie in ciascuna direzione. Il bordo della pista ciclabile continua 200 è segnato ai lati dell'autostrada della bicicletta. Una barriera è installata lungo la strada di almeno 20 cm per impedire l'accesso alla strada, lasciando una distanza di 50 cm larga dopo il bordo della pista ciclabile su entrambi i lati. Tra le stesse strisce direzionali, i misuratori 120 sono distanziati con la lunghezza del misuratore 3 e la larghezza di 1 cm con linee tratteggiate bianche. Tra le diverse direzioni, la spaziatura di 10 cm viene lasciata con una doppia linea bianca continua. (Appendice-5 Figura-10)

(3) Sulle autostrade ciclabili, i punti di inizio e fine della strada sono indicati sul terreno e vengono posizionati segnali di informazione. È essenziale che le autostrade ciclabili non vengano utilizzate oltre alle biciclette; In casi obbligatori, i veicoli per ambulanza, antincendio, di sicurezza e di gendarmeria e i veicoli per la manutenzione stradale possono utilizzare l'autostrada per biciclette. Veicoli e traffico pedonale diversi da questi non sono ammessi.

(4) I sistemi di informazione e di avvertimento digitali che mostrano informazioni come la strada e il tempo, la distanza dagli insediamenti circostanti possono essere forniti su autostrade ciclabili con un'altezza netta di almeno 3 metri sopra il livello della strada e intervalli non superiori a chilometri 5.

(5) Le autostrade ciclabili non possono essere collegate direttamente con altre strade, gli incroci sono forniti da ponti o sottopassi secondo la decisione sul piano di zonizzazione. In caso contrario, il percorso dell'autostrada per biciclette viene interrotto.

(6) Il materiale macinato in asfalto viene utilizzato nelle autostrade per biciclette.

Ponti e tunnel per biciclette

ARTICOLO 12 - (1) Ponti per biciclette o incroci e tunnel per biciclette; Al fine di superare un ostacolo naturale o artificiale o fornire interconnessione e continuità tra le piste ciclabili, compresi gli incroci, il piano di sviluppo può essere progettato per l'uso di ciclisti e pedoni insieme o solo per i ciclisti. Il piano di scala 1 / 100 è incluso nei progetti di ponti e gallerie di biciclette.

(2) Sui ponti e tunnel per biciclette, una distanza minima di 50 deve essere lasciata per ciascun lato della strada, fatta eccezione per la larghezza della pista ciclabile. Questa distanza non è richiesta per le piste ciclabili adiacenti al percorso pedonale esistente nei ponti e nei tunnel per biciclette.

(3) L'altezza minima del parapetto su ponti e rampe per biciclette deve essere 120 cm e gli spazi sui parapetti devono essere larghi al massimo 15 cm. (Appendice-1 Figure-12 e Figure-13)

(4) I ponti e i tunnel per biciclette a senso unico che devono essere utilizzati solo dai ciclisti hanno una larghezza di almeno 250 cm, i ponti e i tunnel per biciclette a due vie vengono applicati ad una larghezza minima di 4 e la larghezza di 150 viene aggiunta all'aumentare del numero di corsie. (Appendice-1 Figure-12 e Figure-13)

(5) È essenziale applicare le rampe di avvicinamento al ponte con un'inclinazione massima di 5. Nei casi in cui sono richieste pendenze più ripide, l'applicazione viene effettuata in base alla tabella di pendenza / distanza longitudinale nella tabella 3-2.

(6) I ponti e i tunnel per biciclette devono essere costruiti in conformità con le regole della scienza e dell'arte e con la legislazione.

Sicurezza e velocità del traffico

ARTICOLO 13 - (1) Pendenze longitudinali da applicare su piste ciclabili Il progetto è realizzato prendendo in considerazione i valori nella Tabella-3 dell'allegato-2. È essenziale che la pendenza longitudinale non superi 5%. Per motivi come la pendenza del terreno e la topografia, questa pendenza può essere quella specificata nella tabella 3 dell'allegato-2. Se la pendenza longitudinale supera 5%, è necessario un avviso con la piastra.

(2) Per i cinturini e le autostrade ciclabili rurali, la proiezione e l'applicazione vengono effettuate in base alla visibilità della postura. Visibilità minima in piedi (S);

S = V2 / [254x (f ± g)] + (V / 1,4)

V = Velocità massima prevista della bicicletta (km / h)

f = coefficiente di attrito (0,25)

g = La pendenza longitudinale è calcolata dalla formula (scritta in metri / metri e con il coefficiente di attrito sulle discese delle pendenze e l'aggiunta e la sottrazione sulle pendenze).

(3) La pendenza trasversale delle piste ciclabili da costruire a livello del veicolo deve corrispondere alla direzione di drenaggio dell'acqua piovana e alla pendenza del percorso del veicolo indicata nel TS 7249. L'inclinazione trasversale della pista ciclabile da effettuare alla quota superiore dalla strada del veicolo viene applicata come% 9826 verso il lato della strada del veicolo come specificato in TS 2. (Appendice-1 Figura-14)

(4) È consentito un massimo di pendenza trasversale 5 su fasce per biciclette rurali e autostrade per biciclette nella direzione richiesta dal percorso. Per le fasce per biciclette rurali e le autostrade per biciclette, il raggio orizzontale minimo (R) è;

V2 R = / [xnumxx (d / 127 + f)]

V = Velocità massima prevista della bicicletta (km / h)

d = quantità di Dever (frazione percentuale di pendenza trasversale)

f = coefficiente di attrito (0,25)

calcolato dalla formula.

(5) L'autorità competente può determinare limiti di velocità diversi, a seconda della natura e della posizione della pista ciclabile, ad eccezione delle autostrade ciclabili.

(6) In conformità con le disposizioni del presente regolamento, gli stessi o diversi tipi di piste ciclabili da costruire a livello del veicolo e altri livelli sono collegati tra loro da rampe adeguate.

(7) Gli ostacoli sono posti in luoghi in cui l'autorità competente decide di mettere in pericolo la sicurezza dei pedoni sulle piste ciclabili. Ai fini dell'evacuazione dell'acqua e simili, vengono utilizzati grigliati che non entrano nella ruota della bicicletta nelle sezioni della cavità.

(8) Le disposizioni della legge sul traffico stradale n. 2918 e la legislazione pertinente si applicano alle questioni relative all'uso di biciclette e sanzioni.

Segnaletica per piste ciclabili

ARTICOLO 14 - (1) Una linea di biciclette a livello della carreggiata è una linea bianca continua secondo TS 10839 dalla sezione in cui passano i veicoli; incroci, garage e giardino ingresso-uscita è separato da una linea tratteggiata. La parte della pista ciclabile tra le linee tratteggiate nel passaggio è dipinta di colore blu che non verrà indossata. (Appendice-1 Figura-15)

(2) I segnali di avvertimento sono posizionati agli ingressi degli incroci delle piste ciclabili.

(3) Un'insegna “pista ciclabile obbligatoria” e il veicolo a motore Bisiklet non può entrare ”e le indicazioni“ è vietato fermarsi e parcheggiare ”sono poste sul marciapiede in modo che altri veicoli non possano entrare o parcheggiare sulla pista ciclabile. (Appendice-3 Tabella-3)

(4) Nei regolamenti relativi ai semafori, le strutture e le preferenze fornite a ciclisti, vicoli ciechi, strade a senso unico, zone pedonali e situazioni speciali simili sono indicate da appositi segnali stradali.

(5) I sistemi di semaforo dei ciclisti, i segnali di avvertimento e direzione si trovano sul pavimento e / o sul bordo delle piste ciclabili ad un'altezza libera tra la parte inferiore della pista ciclabile e il bordo inferiore della corsia non inferiore a 220 cm. I segni che devono essere presenti sulle piste ciclabili sono collocati in un numero di punti necessari per non mettere in pericolo il ciclista.

(6) Se ai ciclisti viene fornita l'infrastruttura necessaria per fornire il ciclismo ininterrotto a una determinata velocità, il sistema di onde verdi si forma prendendo accordi di segnalazione.

(7) L'inizio e la fine della pista ciclabile, le curve a destra e a sinistra, il pericolo e le direzioni proibite sono indicati dalle targhe mostrate nella tabella 3-3 e dalle indicazioni di terra riportate nella tabella 3-4. Questi segni e segni si ripetono dopo l'incrocio con altre strade e strade.

(8) Gli insediamenti, gli ospedali, i luoghi turistici, i punti storici più vicini che possono essere raggiunti in bicicletta, i punti di trasferimento di trasporto pubblico, i parcheggi per biciclette più vicini e gli ingressi e le uscite dell'incrocio, indicando i segni sono collocati in luoghi appropriati.

(9) I segnali di avvertimento per i pedoni delle piste ciclabili sono posizionati dove necessario sul marciapiede.

(10) I segni e le indicazioni devono essere posizionati agli ingressi delle strade per indicare che la velocità di pedalata non può superare il massimo 10 km / h se le strade pedonali sono installate dall'amministrazione competente. (Appendice-3 Tabella-3)

(11) Una linea bianca dritta deve essere tracciata tra le corsie per indicare che la corsia non verrà modificata sulle sezioni curve di due o più piste ciclabili nella stessa direzione.

(12) Nei casi in cui il pedone deve solo attraversare la pista ciclabile per raggiungere l'attraversamento pedonale, il segno del passaggio pedonale viene fatto sul pavimento della pista ciclabile indicando che la priorità è pedonale.

(13) I percorsi ciclabili condivisi sono utilizzati nell'Appendice-1 Figura-16.

(14) Le marcature da effettuare in conformità con questo articolo devono avere le dimensioni specificate nelle norme applicabili pubblicate dall'Istituto turco di norme.

Attraversamenti di piste ciclabili

ARTICOLO 15 - (1) Gli incroci delle piste ciclabili che si sovrappongono alle fermate degli autobus vengono eseguiti come mostrato nell'Appendice-1 Figura-17, Figura-18, Figura-19. Alla fermata, vengono segnalati dei segnali di avvertimento sul pavimento della pista ciclabile, a 15 metri dall'area riservata al bus.

(2) Gli incroci delle piste ciclabili sono pianificati secondo TS 10839, come mostrato nelle figure seguenti;

a) incroci incontrollati di piste ciclabili allegato-1 figura-20,

b) incroci di intersezione a luce controllata di piste ciclabili allegato-1 figura-21,

c) attraversamenti di piste ciclabili da Drop Island agli incroci con l'Allegato-1 Figura-22,

d) attraversamenti di piste ciclabili su strade controllate e non controllate Annex-1 Figure-23 e Annex-1 Figure-24,

d) attraversamento delle piste ciclabili dalla strada secondaria allegato-1 figura-25,

e) Su strade diritte fuori dall'intersezione, gli incroci possono essere controllati dalla luce o non controllati, secondo l'Allegato-1 Figura-26 e l'Allegato-1 Figura-27,

f) Gli incroci delle piste ciclabili a livello dell'autostrada sono effettuati conformemente all'allegato-1 Figura-28.

(3) Se la pista ciclabile coincide con le strade di accesso che forniscono l'accesso alle stazioni di rifornimento, vengono segnalati dei segnali di avvertimento sul fondo della pista ciclabile a una distanza di 15 metri dall'inizio della strada di transizione.

(4) Gli incroci delle piste ciclabili possono essere forniti anche da ponti o sottopassi.

(5) Il sistema di segnalazione è installato separatamente per pedoni, biciclette e autoveicoli mediante la coerenza di semafori separati per autoveicoli e ciclisti nei passaggi. In una o più corsie sulla strada del veicolo per garantire la sicurezza dei ciclisti durante il semaforo rosso ed evitare la coda dei veicoli a motore in un modo che può essere visto da altri utenti della strada in corrispondenza di incroci segnalati, tra la linea di arresto dei veicoli a motore e le linee di attraversamento pedonale Appendice-3 Figura-1 Figura-29 Figura-XNUMX Figura-XNUMX Le aree di attesa con le biciclette possono essere realizzate come in. È a discrezione dell'amministrazione creare un poggiapiedi per i ciclisti agli incroci segnalati.

(6) Le indicazioni delle frecce sul terreno che indicano una svolta a destra oa sinistra in corso devono trovarsi entro 5 metri dall'incrocio stradale.

(7) Un segnale di avvertimento è posto sul pavimento della strada nei casi in cui è necessario utilizzare la pista ciclabile da veicoli a motore come la porta del sito, il parcheggio o l'ingresso del garage. (Appendice-1 Figura-15)

(8) La linea del sistema ferroviario interseca la pista ciclabile ad angolo retto e un segnale di avvertimento viene posizionato sugli incroci sottoscritti prima del contatore 50 e un segnale di avvertimento viene posizionato sul pavimento della pista ciclabile. (Appendice-1 Figure-30 e Figure-31)

illuminazione

ARTICOLO 16 - (1) L'uso di sistemi di energia rinnovabile è essenziale per l'illuminazione delle piste ciclabili.

(2) Nel caso in cui i pannelli solari siano costruiti sulla pista ciclabile con la decisione del piano di zonizzazione dell'applicazione ad eccezione delle piste ciclabili del tipo specificato negli articoli 5 th e 6 del presente regolamento, la superficie inferiore dei pannelli deve essere almeno 3 metri di altezza dal fondo stradale e i vettori devono essere vento, neve e simili. Il risultato del calcolo statico deve essere determinato considerando i carichi.

(3) Le piste ciclabili sono illuminate proiettando almeno secondo i valori dell'allegato-3 Tabella-5 per la sicurezza notturna e il comfort di guida e per non riflettere la luce sul volto del ciclista.

CAPITOLO QUATTRO

Stazioni di parcheggio per biciclette

Regole per la costruzione di parcheggi per biciclette

ARTICOLO 17 - (1) Le stazioni in cui i ciclisti possono lasciare in sicurezza le loro biciclette, che sono illuminate, resistenti alle intemperie, libere dal traffico automobilistico e in cui le biciclette possono essere parcheggiate, sono costruite a una velocità che soddisfa le necessità e le condizioni specificate in TS 11782 sono fornite nelle stazioni di parcheggio per biciclette.

(2) Il noleggio o la condivisione di biciclette può essere fornito in queste stazioni, a condizione che l'amministrazione competente fornisca un numero sufficiente di stazioni di parcheggio per biciclette.

(3) Le stazioni di parcheggio per biciclette sono organizzate in modo tale da prevenire il traffico di veicoli e pedoni, vicino alle piste ciclabili, accessibili, sicure e sicure contro i furti.

(4) Le stazioni di parcheggio per biciclette sono identificate da cartelli informativi e cartelli visibili a distanza.

(5) Stazioni di parcheggio per biciclette; le stazioni di ricarica per auto elettriche e le stazioni di trasporto pubblico, il sistema ferroviario, il trasporto marittimo e i terminali di trasporto interurbano sono facilmente posizionabili per garantire che l'integrità di queste reti di trasporto pubblico sia situata nei punti più accessibili.

(6) Le stazioni di parcheggio per biciclette possono essere organizzate in base alle condizioni di costruzione del piano di sviluppo.

(7) Le stazioni di parcheggio per biciclette includono un meccanismo di blocco per biciclette che consente alle biciclette di essere bloccate e fissate in modo sicuro in un determinato ordine ed è costruita in modo tale da poter essere facilmente inserite e rimosse dalle aree di parcheggio.

(8) Le attrezzature nelle stazioni di parcheggio per biciclette devono essere resistenti agli urti e agli agenti atmosferici.

(9) Le stazioni di parcheggio per biciclette sono installate in conformità con le seguenti regole, a seconda delle condizioni del terreno, perpendicolari alla strada o in una fila singola, due file, circolare o semicircolare:

a) Nella stazione di parcheggio per biciclette formata perpendicolarmente alla strada in una sola fila, la distanza tra le due biciclette deve essere di almeno 70 cm e la larghezza di parcheggio longitudinale della bicicletta deve essere di almeno 200 cm. (Appendice-2 Figura-1)

b) Alla stazione di parcheggio per biciclette, che è formata come una fila singola inclinata rispetto alla strada, le biciclette devono essere posizionate con l'angolazione 45˚ sulla strada, la larghezza della banda di parcheggio deve essere 135 cm e l'orizzontale tra le due biciclette deve essere 85 cm. (Appendice-2 Figura-2)

c) Alla stazione di parcheggio per biciclette, che è formata come un completo o semicircolare, le biciclette sono disposte attorno a un albero o un palo. (Appendice-2 Figura-3)

d) Nel parcheggio per biciclette a due file, la distanza di 175 cm viene lasciata tra due file per i passaggi pedonali e l'area di manovra. (Appendice-2 Figura-4)

d) Nella stazione di parcheggio per biciclette posizionata a due angoli dalla strada, la larghezza della manovra e l'area di marcia deve essere di almeno 140 cm. (Appendice-2 Figura-5)

e) Alla stazione di parcheggio per biciclette, che è formata con sospensioni, le biciclette devono essere appoggiate alla parete per metà perpendicolare. (Appendice-2 Figura-6)

(10) È a discrezione dell'amministrazione stabilire un punto di ricarica per le biciclette elettriche nelle stazioni di parcheggio per biciclette.

(11) Oltre alle stazioni di parcheggio per biciclette assegnate nel piano di suddivisione in zone, all'interno della struttura o del pacco possono essere istituite stazioni di parcheggio per biciclette facilmente accessibili con l'autorizzazione dell'istituzione o dei proprietari di edifici in luoghi pubblici o privati ​​ritenuti appropriati dall'amministrazione pertinente.

(12) Le attrezzature per la riparazione, la manutenzione e la riparazione delle biciclette devono essere fornite nelle stazioni di parcheggio per biciclette con servizi di noleggio biciclette o con una capacità di oltre cento biciclette.

SEZIONE CINQUE

Integrazione con i sistemi di trasporto

Integrazione dei ciclisti nel sistema di trasporto

ARTICOLO 18 - (1) Al fine di utilizzare le biciclette a fini di trasporto, le istituzioni autorizzate assicurano che le piste ciclabili pianificate siano collegate alle reti di trasporto pubblico (veicoli del sistema di trasporto ferroviario, autobus, traghetti e simili).

(2) Nel trasporto pubblico, negli itinerari vengono utilizzati autobus con apparato di trasporto di biciclette e numeri che devono essere determinati dalle amministrazioni competenti, vengono impartiti i necessari corsi di formazione ai conducenti di autobus e vengono fornite informazioni. Gli autobus con mezzi di trasporto per biciclette vengono utilizzati principalmente su strade in forte pendenza e con traffico intenso.

(3) L'amministrazione competente deve costruire una rampa o una piattaforma meccanica per l'accesso delle biciclette ai veicoli del sistema di trasporto ferroviario.

(4) La bicicletta è autorizzata dall'amministrazione competente entro il limite di numero giornaliero durante le ore in cui la densità dei passeggeri è elevata e in altre ore in bicicletta per i sistemi di trasporto ferroviario cittadino e veicoli marittimi come traghetti e traghetti senza alcuna limitazione numerica. Il compartimento con dispositivo di fissaggio per biciclette può essere separato nei veicoli del sistema di trasporto ferroviario. È obbligatorio separare il compartimento delle biciclette nei nuovi veicoli ferroviari. Segnali di guida visivi o scritti che indicano che possono guidare con le biciclette sono posizionati sui veicoli del sistema di trasporto ferroviario con scomparti per biciclette e sui luoghi di imbarco di questi veicoli. Nelle immediate vicinanze sono presenti parcheggi per biciclette all'aperto, al coperto o multipiano.

(5) Nel trasporto pubblico, gli apparecchi per il trasporto di biciclette con certificato nazionale o internazionale, tenendo conto del numero e del peso delle biciclette, sono utilizzati sotto la responsabilità dell'amministrazione competente.

CAPITOLO SEI

Disposizioni varie e finali

Regolamento abrogato

ARTICOLO 19 - (1) Il regolamento sulla progettazione e costruzione di piste ciclabili, stazioni per biciclette e parcheggi per biciclette su strade urbane pubblicato nella Gazzetta ufficiale datato 3 / 11 / 2015 e 29521 numerato è stato abrogato.

forza

ARTICOLO 20 - (1) Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione.

esecutivo

ARTICOLO 21 - (1) Le disposizioni del presente regolamento sono attuate dal ministro dell'ambiente e dell'urbanizzazione.

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