Istituzione di OIZ agricoli specializzati Made Easy

Istituzione di OIZ agricoli specializzati Made Easy
Istituzione di OIZ agricoli specializzati Made Easy

È stata introdotta la facilitazione per l'istituzione della Zona Industriale Organizzata Specializzata Agricola (TDIOSB).

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore il Regolamento del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali recante Modifica del Regolamento sulle Zone Industriali Organizzate Specializzate a Base Agricola.

Di conseguenza, l'importo che le istituzioni e le organizzazioni fondatrici dovranno versare per ciascun rappresentante da rappresentare nel comitato imprenditoriale in base al loro tasso di partecipazione sarà dato in fase di approvazione del protocollo di istituzione, non in fase di candidatura.

Le attività di ingrasso e di vacche da latte possono essere svolte nello stesso TDIOSB raggruppandole in sezioni separate.

Inoltre, la dimensione della parcella da assegnare per ciascuna operazione in serra nella produzione di piante è stata ridotta da 25 a 10 decare.

Al regolamento è stata aggiunta una disposizione secondo cui il soggetto produttivo determinato in fase di costituzione può essere modificato, se necessario, con l'approvazione del Ministero al fine di garantire la continuità del progetto.

Nella disposizione restrittiva del piano generale di conciliazione del TDIOSB "da predisporre dopo la registrazione dell'intera area del TDIOSB in nome di una persona giuridica", è stato previsto un accordo affinché il processo non si prolunghi. Il provvedimento è stato modificato in “nell'area TDIOSB la cui ubicazione è stata finalizzata” al fine di avviare il procedimento dopo l'acquisizione di una persona giuridica.

Le problematiche relative ai piccoli ricoveri per bovini sono state incluse nei criteri di misurazione di cui tenere conto nella predisposizione dei progetti di sovrastruttura volti a garantire il benessere degli animali. Sono state emanate norme nei criteri relativi ai rifugi per bovini da latte e bovini da carne.

La fornitura di "almeno 50 metri di distanza tra i rifugi" è stata ridotta a 25 metri in quanto ha causato problemi nella pratica.

D'altra parte, per non interrompere i progetti, l'applicazione della zonizzazione può essere eseguita per fasi, se necessario.

Sii il primo a commentare

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.


*