Codice penale militare pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

Codice penale militare pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
Codice penale militare pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

La "Legge di modifica del codice penale militare e di alcune leggi", che comprende il regolamento sul servizio militare retribuito, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale ed è entrata in vigore.

In base a ciò, potranno fruire di tale servizio le persone obbligate assenti, occultate o di altro genere e che non possono beneficiare del servizio militare retribuito.

Ecco la delibera integrale pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale:

“ARTICOLO 1- All'ulteriore articolo 22 del Codice Penale Militare del 5/1930/1632 e numerato 15 è stato aggiunto il seguente comma, successivo all'ottavo comma.

"La dichiarazione dell'interessato non è assunta in situazioni obbligatorie, come la diserzione e la violazione dell'autorizzazione, che rendono impossibile l'assunzione di una dichiarazione per impossibilità di risalire alla persona su cui è stata svolta l'istruttoria".

ARTICOLO 2- La seguente frase è stata aggiunta all'articolo 4 della legge sui servizi interni delle forze armate turche del 1/1961/211 e numerata 42.

“Tuttavia, i sottufficiali e i privati ​​obbligati adibiti all'uso di mezzi militari non sono tenuti al risarcimento dei danni causati dall'uso del veicolo, a meno che non siano condannati per aver danneggiato il materiale bellico a causa di un incidente stradale dovuto a dolo o colpa grave”.

ARTICOLO 3- Alla lettera (h) del primo comma dell'articolo 27 della legge sul personale delle forze armate turche del 7/1967/926 e numerata 49, dopo la prima frase, è stata aggiunta la seguente frase.

"Il limite di età del Capo di Stato Maggiore Generale può essere prorogato dal Presidente per un periodo di un anno, fino all'età di 72 anni".

ARTICOLO 4- La frase “nella tabella n. Allegato-VIII” nella lettera b) del primo comma dell'articolo 926 della legge n. 93 è stata modificata come “nelle tabelle numerate Allegato-VIII/A e Allegato VIII/C” La frase "nell'allegato VIII tabella numerata" è stata modificata in "allegato VIII/A e allegato VIII/C tabelle".

ARTICOLO 5- Il primo periodo del quarto comma dell'articolo 926 della legge n. 109 è stato abrogato.

ARTICOLO 6- Al primo comma della lettera c) del quarto comma dell'articolo 926 della legge n. 137, la frase "Allegato VIII n. La frase "e gradi di rango" è stata aggiunta dopo la frase "gradi successivi ", il terzo paragrafo è stato modificato come segue e mi è stato aggiunto il paragrafo successivo.

“I diplomati della scuola professionale per sottufficiali e coloro che hanno completato in proprio o per conto del Ministero della Difesa Nazionale e sono riusciti all'addestramento militare di base completando la facoltà, il college o la scuola superiore professionale e sono stati assegnati alla posizione di sergente, possono essere ammessi alle fasi iniziali secondo le tabelle numerate Allegato-VIII/A e Allegato-VIII/C.Essi iniziano la loro attività dal secondo livello del 9° grado aggiungendo un livello. Se hanno completato la formazione universitaria o hanno completato una facoltà o una scuola superiore per almeno quattro anni o più mentre sono in servizio, saranno adeguati aggiungendo due livelli ai loro titoli di studio e livelli alla data della domanda, presentando il documento ufficiale attestante la laurea. Non viene presa in considerazione più di una facoltà o istruzione universitaria. I primi gradi dei gradi successivi e i gradi dei sottufficiali che vengono adeguati in questo modo sono tanto quanto l'importo del grado assegnato attraverso l'adeguamento.

"Coloro che sono al terzo livello dei loro gradi salariali tra i sottufficiali che sono in adeguamento all'istruzione superiore, sebbene non siano durante la promozione di grado o la promozione di grado, vengono promossi al primo livello del successivo grado di stipendio più alto".

ARTICOLO 7- Il seguente articolo provvisorio è stato aggiunto alla legge n. 926.

“ARTICOLO PROVVISORIO 49- Un grado è aggiunto al grado e al grado dei sottufficiali che hanno completato almeno due anni o più di istruzione superiore alla data di entrata in vigore del presente articolo.

Per coloro che si sono diplomati alla scuola superiore e equivalente, e che hanno completato almeno due anni di istruzione superiore dopo la data di entrata in vigore del presente articolo, l'adeguamento viene effettuato aggiungendo un livello al titolo e al livello in cui si trovano.

In questo contesto, i primi gradi dei gradi successivi e i gradi dei sottufficiali a cui viene assegnato un grado aggiuntivo sono alti quanto l'importo del grado aggiuntivo assegnato.

Il primo comma del presente articolo si applica anche ai sottufficiali che abbiano completato almeno due anni o più di studi superiori, sulla base del loro grado di istruzione alla data del pensionamento, e a coloro che percepiscono il pensionamento, l'invalidità ordinaria o dazio pensionistico di invalidità, e pensione di vedova e di orfano attraverso questi doveri.

L'adeguamento da effettuarsi ai sensi del presente articolo ed i relativi pagamenti dovranno essere perfezionati entro tre mesi. In questo contesto, la differenza che si verificherà nelle quote del dipendente e del datore di lavoro della detrazione pensionistica o del premio aziendale o assicurativo (incluso il premio generale dell'assicurazione sanitaria); deve essere versato all'Ente previdenziale dalle istituzioni competenti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, senza alcuna penalità di ritardo, mora o interessi.

Coloro che alla data di entrata in vigore del presente articolo si trovano al terzo livello della laurea retributiva, possono essere trasferiti al primo livello del livello salariale successivo superiore con gli adeguamenti operati nell'ambito dell'articolo; Coloro che si trovano nella terza graduatoria di primo grado sono promossi alla quarta graduatoria di primo grado.

Nessun pagamento retroattivo sarà effettuato a causa dell'attuazione di questo articolo.

ARTICOLO 8- Al comma (6) dell'articolo 1/C della legge sul procedimento amministrativo del 1982/2577/20 e numerata 1 è stata aggiunta la seguente frase.

“Per la risoluzione di tali controversie è autorizzato il tribunale amministrativo del luogo in cui è affiliato il tribunale amministrativo regionale del luogo di servizio in termini di competenza amministrativa”.

ARTICOLO 9- La denominazione della Legge sull'istituzione e il funzionamento dei Fondi di Rotazione presso il Ministero della Difesa Nazionale, Enti Affiliati ai Comandi Terrestri, Navali ed Aeronautici, e Ospedali Militari, datata 10/6/1985 e numerata 3225, ha è stata modificata in "Legge sui fondi rotativi del Ministero della Difesa Nazionale".

ARTICOLO 10- La dicitura "capacità e capienza negli ospedali militari" di cui all'articolo 3225, primo comma, della legge n. 1 è stata modificata in "capienza".

ARTICOLO 11- L'articolo 3225 della legge n. 2 è stato così modificato.

“ARTICOLO 2- L'ente di cui alla presente legge; Direzione Generale delle Carte geografiche, Dipartimento della Navigazione, Idrografia e Oceanografia, Dipartimento del Personale, Dipartimento degli Archivi e della Storia Militare, e quelli che operano in ospedali, fabbriche, cantieri navali, officine, negozi di cucito, centri di fornitura e manutenzione, tipografie, laboratori, musei , bande e bande militari e istituzioni militari come scuole e università.

ARTICOLO 12- L'articolo 3225 della legge n. 3 è stato così modificato.

“ARTICOLO 3- Un totale di cento milioni di lire turche di capitale è stato destinato alle imprese oggetto della presente legge.

L'importo del capitale assegnato può essere aumentato fino a cinque volte con decisione del Presidente.

L'attribuzione del fondo rotativo alle imprese e la riduzione o l'aumento degli importi stanziati sono di competenza del Ministero della Difesa Nazionale.

ARTICOLO 13- All'articolo 3225 della legge n. 10 è stato aggiunto il seguente comma.

“Non eccedere l'importo che si trova moltiplicando l'indicatore (750) e l'indicatore massimo (12.000) al mese per il coefficiente mensile dei dipendenti pubblici per il personale di altre istituzioni e organizzazioni pubbliche in servizio nelle commissioni istituite per il reclutamento del personale e degli studenti militari attività svolte dal Ministero della Difesa Nazionale.I compensi possono essere corrisposti dai proventi dei fondi di rotazione. Il canone dovuto non è soggetto ad alcuna imposta o detrazione, fatta eccezione per l'imposta di bollo”.

ARTICOLO 14- Alla legge n. 3225 è stato aggiunto il seguente ulteriore articolo.

“ARTICOLO AGGIUNTIVO 2- Circa le detrazioni da effettuare sulle entrate del Fondo Rotativo Universitario di Difesa Nazionale, le tasse da riscuotere, la distribuzione e destinazione delle entrate, e i pagamenti da effettuare su tali entrate agli amministratori accademici e segretario generale dell'Università, compreso il rettore, e al personale accademico civile e militare, commi (c) e (h)), si applicano le disposizioni dell'articolo 4 della legge sull'istruzione superiore del 11/1981/2547 e numerata 58.

Nella determinazione della base di pagamento aggiuntiva ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 7, coloro che percepiscono la pensione ai sensi della legge sul personale delle forze armate turche n. 1967 del 926/2547/58, i civili con lo stesso titolo accademico e laurea che percepiscono la pensione ai sensi della Legge sul personale dell'istruzione superiore n.11 del 10/1983/2914 Vengono presi in considerazione i diritti economici degli insegnanti.

L'importo netto del pagamento da effettuare ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, primo comma, della legge 11/2016/6756 n. Questo articolo."

ARTICOLO 15- Il seguente articolo provvisorio è stato aggiunto alla legge n. 3225.

“ARTICOLO PROVVISORIO 2- L'importo del capitale aumentato a cento milioni di lire turche è coperto dagli utili che si ottengono dall'operazione del capitale esistente”.

ARTICOLO 16- Alla Legge Privata Specialistica n. 18 del 3/1986/3269 è stato aggiunto il seguente articolo provvisorio.

“ARTICOLO PROVVISORIO 6- Pur avendo le condizioni applicative necessarie per passare da sergente specializzato a sottufficiale ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 15 della presente legge, a causa di incarichi operativi o operativi all'estero svolti nel periodo dal 1/1/2019 alla data di entrata in vigore del presente articolo Coloro che intendono presentare domanda o sostenere la prova di selezione; A condizione che soddisfino le altre condizioni previste dal medesimo comma, escluso l'anno di servizio, possono avvalersi del diritto a sostenere l'esame, a partire dalla prima prova di selezione da svolgersi dopo la scadenza del diritto a sostenere l'esame, e dopo dalla data di entrata in vigore del presente articolo, per coloro che hanno ancora diritto a sostenere l'esame, e non eccedente il periodo di tempo in cui non possono sostenere l'esame.

ARTICOLO 17- Nell'articolo 25, primo comma, della Legge sulle assunzioni del 6/2019/7179 e numerata 9, la frase "e idoneo al servizio militare" è seguita dalla frase "disposto a prestare servizio", e dalla frase "valido su il giorno in cui viene effettuato il pagamento" viene dopo che è stata aggiunta la frase "240.000 numero indicatore", è stato abrogato il terzo periodo del secondo comma, l'ultima frase del secondo comma e il sesto comma dell'articolo sono stati modificati come segue, il paragrafo è stato aggiunto all'articolo successivo al sesto paragrafo e l'altro paragrafo è stato continuato di conseguenza.

“Coloro che ottengono il diritto a beneficiare del servizio militare dopo le elezioni ma si arrendono, non ottengono un nuovo diritto”.

“(6) Dal servizio militare retribuito;

a) Coloro che hanno iniziato il servizio militare effettivo,

b) Tra coloro che sono assenti dalla presenza, occulti o altro fino alla data della domanda, coloro che chiedono il servizio militare con pagamento ma rinunciano prima dell'elezione, ovvero coloro che non versano i pagamenti entro due mesi dalla data della domanda ,

Non possono approfittarne".

“(7) Oltre all'importo di cui al primo comma del presente articolo, viene addebitato un compenso aggiuntivo, per ogni mese del periodo dalla data dell'assenteismo, occultato o omesso, alla data della domanda, per gli assenti, occultati o meno, fino alla data di presentazione della domanda. La quota aggiuntiva è calcolata moltiplicando la cifra dell'indicatore pari a 3.500 per il coefficiente mensile del funzionario in vigore il giorno del pagamento, e per ogni mese del totale del periodo di presenza assente, occulto e residuo escluse le valide giustificazioni. Nel calcolo del periodo in base alla tariffa aggiuntiva specificata in questo paragrafo, si considerano un mese da 1 a 30 giorni. I giorni che superano un mese vengono calcolati sommandoli al mese successivo.

ARTICOLO 18- Il seguente articolo provvisorio è stato aggiunto alla legge n. 7179.

“Le procedure ei principi relativi al conteggio di coloro che sono esclusi dall'ambito del servizio militare in valuta estera ai sensi della abolita legge n. 1111, hanno svolto il servizio militare.

ARTICOLO PROVVISORIO 2- (1) Tra quelli esclusi dall'ambito del servizio militare in valuta estera ai sensi della abrogata Legge n. 1111; Coloro che sono esclusi dall'ambito del servizio militare in valuta estera perché non hanno pagato all'estero il denaro che devono pagare o sono stati nel Paese per un totale di 184 giorni o più in un qualsiasi anno solare, dovrebbero rivolgersi all'estero uffici di rappresentanza o rami militari da soli, loro delegati o tutori fino al 31/12/2025 e l'importo che si trova moltiplicando il numero dell'indicatore di 40.000 per il coefficiente mensile dei dipendenti pubblici, in caso di pagamenti aggiuntivi entro 10 giorni lavorativi dalla la data di applicazione in Euro o valuta estera equivalente, secondo il tasso di acquisto di valuta estera determinato dalla Banca Centrale della Repubblica di Turchia;

a) Coloro il cui importo in valuta estera che hanno pagato in anticipo è inferiore all'importo previsto dall'articolo 39, primo comma, alla data della domanda, si considerano adempiuti al servizio militare se pagano la somma mancante entro 10 giorni lavorativi dalla data della domanda.

b) Se l'importo in valuta straniera che hanno pagato in anticipo è uguale o superiore all'importo previsto dall'articolo 39, primo comma, alla data della domanda, si considera che abbiano prestato il servizio militare. Tuttavia, la valuta estera da loro pagata non viene rimborsata.

(2) Pagamenti in valuta estera da effettuare ai sensi del presente articolo; Gli uffici di rappresentanza estero all'estero sono riscossi dalla Banca Centrale della Repubblica di Turchia nell'ambito delle disposizioni del settimo e dell'ottavo comma dell'articolo 39 e registrati come entrate nel bilancio.

ARTICOLO 19- La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione.

ARTICOLO 20- Il Presidente della Repubblica dà esecuzione alle disposizioni della presente legge”.

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