Legge 7338 che modifica la legge sulla procedura fiscale e alcune leggi

Legge sulla modifica della legge sulla procedura fiscale e alcune leggi
Legge sulla modifica della legge sulla procedura fiscale e alcune leggi

Con la Gazzetta Ufficiale del 26/10/2021 e numerata 31640 è stata pubblicata la Legge di modifica 7338 Legge di procedura tributaria e alcune leggi.

Martedì 26 ottobre 2021 Giornale Ufficiale Numero: 31640
LA LEGGE
MODIFICA DELLA LEGGE SULLA PROCEDURA FISCALE E ALCUNE LEGGI

LEGGE SUL FARE

 

Legge n. 7338 Data di accettazione: 14/10/2021

ARTICOLO 1 - Alla legge sull'imposta sui redditi del 31/12/1960, numerata 193, è stato aggiunto il seguente articolo, a seguito del ripetitivo articolo 20.

“Esenzione dall'imposta sul reddito per i guadagni determinati con procedura semplice:

RIPETERE ARTICOLO 20/A – Ai sensi della presente legge sono esenti dall'imposta sul reddito i contribuenti i cui redditi sono determinati con il metodo semplice i redditi determinati ai sensi dell'articolo 46”.

ARTICOLO 2 - Alla legge n. 193 è stato aggiunto il seguente articolo dopo il ripetitivo articolo 20.

"Eccezione di guadagno nella creazione di contenuti social e nello sviluppo di app per dispositivi mobili:

ARTICOLO DI RIFERIMENTO 20/B – I produttori di contenuti social che condividono contenuti come testo, immagini, audio e video tramite fornitori di social network su Internet e i guadagni derivanti da queste attività dei produttori di contenuti social e coloro che sviluppano applicazioni per dispositivi mobili come come smartphone o tablet, attraverso la condivisione di applicazioni elettroniche e piattaforme di vendita, i guadagni sono esenti dall'imposta sul reddito.

Per beneficiare di questa esenzione, è necessario aprire un conto presso banche stabilite in Turchia e tutti i proventi relativi a tali attività devono essere raccolti esclusivamente tramite tale conto.

Le banche sono obbligate a trattenere l'imposta sul reddito all'aliquota del 15% alla data del trasferimento, sull'importo delle entrate trasferite sui conti aperti in tale ambito, e a dichiarare e versare secondo i principi di cui agli articoli 98 e 119 del la legge. Su tale importo non viene effettuata alcuna ritenuta ai sensi dell'articolo 94.

I redditi o le entrate dei contribuenti derivanti dalle loro attività diverse dall'ambito di applicazione del primo comma non impediscono loro di beneficiare dell'eccezione.

Coloro il cui reddito complessivo nell'ambito del primo comma supera l'importo nel quarto segmento di reddito della tariffa di cui all'articolo 103, e coloro che non riscuotono tutti i redditi relativi all'attività secondo le condizioni specificate nel secondo comma, non possono beneficiare di tale esenzione. Coloro che si trovano in tale situazione non sono obbligati ad effettuare la ritenuta ai sensi del primo comma dell'articolo 94.

Se si accerta che le condizioni relative all'eccezione non sono soddisfatte, l'imposta maturata in modo incompleto viene riscossa unitamente agli interessi di mora deducendo la penale per perdita fiscale.

Presidente, di ridurre a zero l'aliquota della ritenuta di cui al presente articolo per ogni tipo di attività separatamente, di rideterminarla aumentandola fino a una volta; Il Ministero del tesoro e delle finanze è autorizzato a determinare le modalità ei principi relativi all'attuazione dell'articolo.

ARTICOLO 3 - Alla legge n. 193 è stato aggiunto il seguente articolo dopo il ripetitivo articolo 20.

“Esenzione del reddito dai pagamenti di sostegno all'agricoltura:

RIPETERE ARTICOLO 20/C – Sono esenti dall'imposta sul reddito i pagamenti di sostegno all'agricoltura effettuati da enti e organizzazioni pubbliche”.

ARTICOLO 4 - È stato abrogato il terzo periodo del secondo comma dell'articolo 193 della legge n. modo semplice" al terzo comma è "Reddito così determinato" nella forma di "da tassare secondo" al quinto comma, in quanto "sarà soggetto a", al sesto comma "le cose che sono pagate non possono essere tassati in alcun modo in modo semplice”. La frase “i guadagni di coloro che sono pagati non sono determinati in alcun modo in modo semplice”. è stato cambiato in.

ARTICOLO 5 - Dal testo dell'articolo è stata soppressa la frase “o tassata in procedura semplice” di cui al comma 193, primo comma, dell'articolo 89 della legge n. 3 ed è stato abrogato il comma 15.

ARTICOLO 6 - Nell'articolo 193, primo comma, della legge n. 92, la frase "dall'inizio di febbraio alla sera del venticinquesimo giorno dell'anno successivo, se il reddito consiste solo in guadagni commerciali determinati con procedura semplice" è stato rimosso dal testo dell'articolo.

ARTICOLO 7 - E' stata abrogata la lettera d) del comma (193), primo comma, dell'articolo 94 della legge n. 11.

ARTICOLO 8 - Il primo comma dell'articolo 193 della legge n. 117 è stato modificato come segue.

“L'imposta sul reddito maturata sui redditi dichiarati con la dichiarazione annuale è pagata in due rate uguali, a marzo ea luglio”.

ARTICOLO 9 - Il primo comma del ripetitivo articolo 193 della legge n. 120 è stato così modificato, il secondo comma è stato abrogato, la frase "sei" nel terzo comma è stata modificata in "tre" e la frase "sei" nel quinto comma è stato cambiato in "tre".

“Percettori commerciali e lavoratori autonomi, da dedurre dall'imposta sul reddito del periodo d'imposta in corso, secondo le disposizioni della presente legge in materia di determinazione dei redditi da attività commerciale o professionale, sulla retribuzione trimestrale determinata per i primi nove mesi di nell'esercizio di riferimento, al primo segmento di reddito si applica la tariffa di cui all'articolo 103. Essi pagano l'imposta provvisoria. Finora; Non sono inclusi nella base imponibile provvisoria i guadagni di cui all'articolo 42 e quelli derivanti da tali lavori di coloro che sono tenuti all'esercizio dell'attività di notaio. Nel calcolo della base imponibile provvisoria si tiene conto delle disposizioni di valutazione della legge sulla procedura tributaria e degli sconti e delle eccezioni disciplinati in tale legge. Il patrimonio alla fine del periodo può essere determinato solo sulla base delle registrazioni, se lo si desidera, e può essere preso in considerazione nel calcolo della base imponibile provvisoria.

ARTICOLO 10 - Il comma 193 del secondo comma del reiterato articolo 121 della legge n. 2 è stato modificato come segue ed è stato abrogato il secondo periodo del quarto comma.

"2°. A condizione che sia stato perfezionato entro il termine di cui al comma (1), non vi è accertamento integrativo, d'ufficio o amministrativo nelle dichiarazioni dei redditi in termini di tipologie di imposta. non eccede tale condizione non si considera violata.) "

ARTICOLO 11 - Il seguente articolo provvisorio è stato aggiunto alla legge n. 193 dopo l'articolo provvisorio 91.

“ARTICOLO 92 PROVVISORIO – Imposte sui redditi riscosse mediante ritenute sui contributi di sostegno all'agricoltura effettuate dagli enti e dagli enti pubblici anteriormente alla data di entrata in vigore del presente articolo, a condizione che gli agricoltori ne facciano richiesta agli uffici tributari abilitati alla riscossione entro il termine di rettifica e non presentino a querela e rinuncia alle querele, imposta n. 213. In ossequio alle disposizioni correttive della Legge Processuale, è respinta e restituita unitamente agli interessi da computare secondo quanto disposto dal comma 112 dell'articolo 4 del la stessa Legge alla data di raccolta.

A seguito delle decisioni precedentemente pronunciate e per le quali non si è esaurito il rimedio giurisdizionale, relativamente alle cause abbandonate per beneficiare delle disposizioni del presente articolo, non si procede, non si proseguono le cause promosse dall'amministrazione, interessi, spese di lite e le spese legali non vengono assegnate o pagate se lo sono. La disposizione del presente articolo non si applica alle richieste di estradizione di coloro che hanno una sentenza definitiva.

Il Ministero del tesoro e delle finanze è autorizzato a determinare le procedure ei principi relativi all'attuazione del presente articolo.

ARTICOLO 12 - La seconda frase dell'articolo 4, secondo comma, della legge sulla procedura tributaria del 1/1961/213 e numerata 4 è stata modificata come segue.

“Il Ministero del tesoro e delle finanze, quando lo ritenga necessario; Istituire uffici delle imposte e centri regionali di elaborazione dati, anche telematici, indipendentemente dal luogo di lavoro dei contribuenti e dall'indirizzo di liquidazione nel sistema di registrazione degli indirizzi, nonché istituire succursali affiliate agli uffici delle imposte, designare gli uffici delle imposte come succursali di altri uffici delle imposte, procedura per determinare le autorità, i compiti e le responsabilità degli uffici delle imposte, per determinare l'ufficio delle imposte a cui i contribuenti saranno affiliati in base alla giurisdizione degli uffici delle imposte, tipi di imposta, professioni e gruppi di imprese, le operazioni effettuate dagli affiliati l'ufficio delle imposte può essere effettuato da altri uffici delle imposte e le operazioni effettuate dall'ufficio delle imposte sono effettuate per via telematica ed è autorizzata a determinarne i principi».

ARTICOLO 13 - Il comma seguente è stato aggiunto all'articolo 213 della legge n. 5, dopo il quinto comma.

“I soci e dirigenti di coloro che sono occupati mediante l'appalto di servizi nelle opere attinenti all'ambito di competenza dell'Agenzia delle Entrate, e i soci e dirigenti di coloro che hanno ricevuto servizi, devono rispettare i divieti scritti nel presente articolo in termini di segreti che hanno appreso e di altre questioni che dovrebbero essere mantenute riservate, anche se lasciano i loro doveri”.

ARTICOLO 14 - All'articolo 213, secondo e terzo comma, della legge n. 97, rispettivamente, sono state aggiunte le seguenti frasi.

“In questo caso, la notifica è effettuata dall'ambasciata o dal consolato turco o da un funzionario da loro incaricato. La notifica, che comprende l'oggetto della notifica e l'autorità da cui è stata emanata, e l'avvertimento che la notifica si intenderà effettuata se non sarà presentata domanda entro trenta giorni, è inviata al destinatario con le modalità consentite dall'art. la legislazione di quel paese. Quando è documentato che la notifica è stata notificata al destinatario in conformità con la legislazione di quel paese, la notifica si considera effettuata alla fine del trentesimo giorno se non viene presentata alcuna domanda all'ambasciata o al consolato turco entro trenta giorni dalla data di notifica. Se il destinatario si astiene dal ricevere i documenti di notifica in caso di richiesta all'ambasciata o al consolato turco, la notifica si considera effettuata alla data della relazione da redigere. Il documento viene restituito all'autorità senza attendere”.

“Finora, i documenti degli uffici delle imposte da notificare alle persone in paesi esteri, le presidenze dell'ufficio delle imposte; Nei luoghi in cui non esiste un ufficio delle imposte, viene inviato direttamente all'ambasciata o al consolato turco dagli uffici delle imposte".

ARTICOLO 15 - All'articolo 213, primo comma, della legge n. 104, è stato aggiunto il seguente comma, ed è stato aggiunto all'articolo il comma seguente.

“4. Nel caso in cui l'oggetto del comunicato reso attraverso il bando riguardi imposte o sanzioni fiscali superiori a 3.600 lire turche per ciascuna distintamente, il bando potrà essere reso noto anche sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Entrate per gli uffici delle imposte convenzionati con il Ministero del Tesoro e Finanza, e sul sito ufficiale dell'amministrazione competente per gli altri.

“Il Ministero del tesoro e delle finanze è autorizzato ad aumentare fino a dieci volte l'importo di cui al comma 4 del primo comma, a ridurlo a zero, a determinare la portata, la forma, il tempo e la durata del bando e le modalità e principi relativi all'attuazione dell'articolo”.

ARTICOLO 16 - Il paragrafo seguente è stato aggiunto all'articolo 213 della legge n. 120.

“L'Agenzia delle Entrate è autorizzata ad autorizzare il trasferimento dell'autorità correttiva, considerando separatamente o congiuntamente la natura dell'imposta e dell'obbligazione e l'importo oggetto di rettifica, per consentire che la rettifica sia effettuata dagli uffici tributari diversi da quello presso il quale è affiliato, e per determinare le procedure e i principi relativi all'attuazione”.

ARTICOLO 17 - Al primo comma dell'articolo 213 della legge n. 139, la frase "nel luogo di lavoro della persona sottoposta all'esame" è stata modificata in "nell'appartamento", il secondo comma è stato abrogato, la frase "in questo caso il sopralluogo" nel terzo comma, la "Ispezione" nel quarto comma. Se viene effettuata nell'appartamento, la frase "desiderato" è stata modificata in "desiderata", la frase "portare nell'appartamento" in "presentare " e all'articolo sono stati aggiunti i seguenti commi.

“Il fatto che l'esame venga effettuato nell'appartamento non impedisce alla persona sottoposta ad esame di rilevare e svolgere studi sul posto di lavoro.

Se il contribuente e il fisco lo richiedono e il posto di lavoro è disponibile, l'esame può essere effettuato anche sul posto di lavoro.

Le modalità ei principi di attuazione del presente articolo sono determinati dal regolamento emanato dal Ministero del tesoro e delle finanze.

ARTICOLO 18 - Il comma 213 dell'articolo 140, primo comma, della legge n. 1 è stato così modificato, il comma 2 è stato abrogato, la frase “In presenza di” al comma 3 è stata modificata in “Nel caso in cui l'accertamento sia effettuato nei luoghi di lavoro” e nel sesto comma “Nell'ambito della “Esecuzione delle operazioni relative all'accertamento tributario in ambiente telematico, con predisposizione di lettere, comunicazioni e verbali in ambiente telematico” , la frase è stata aggiunta dopo la frase.

"uno. Comunicano per iscritto all'oggetto dell'esame l'oggetto dell'esame fiscale e l'inizio dell'esame. Inoltre, inviano copia della lettera all'unità a cui è affiliata e all'ufficio delle imposte competente”.

ARTICOLO 19 - Alla legge n. 213 è stato aggiunto il seguente articolo dopo l'articolo 170.

“Notifica fatta da istituzioni e organizzazioni pubbliche:

ARTICOLO 170/A – Il Ministero del tesoro e delle finanze, nel caso in cui le informazioni che i contribuenti sono tenuti a comunicare ai sensi della presente legge, siano comunicate al Ministero per iscritto o per via telematica da istituzioni e organismi pubblici, accetta tale comunicazione come comunicazione effettuata da i contribuenti, è autorizzato a determinare la componente reddituale e le tipologie di passività, imposte, luoghi di lavoro e società, separatamente o congiuntamente, nonché a determinarne le modalità e i principi di attuazione”.

ARTICOLO 20 - Il seguente articolo è stato aggiunto alla legge n. 213 dopo l'articolo 226.

“Attenzione nei registri tenuti elettronicamente:

ARTICOLO 226/A - Nell'ambito dell'autorità di cui all'articolo 64, terzo comma, del codice commerciale turco, l'ottenimento di un certificato per i libri tenuti in ambiente elettronico entro le procedure, i principi e i termini stabiliti congiuntamente dal Ministero del tesoro e Finanze e Ministero del Tesoro e delle Finanze La sua approvazione entro le procedure, i principi e i termini stabiliti dalla legge è considerata approvazione in attuazione della presente legge.

Se il certificato e l'approvazione non vengono ricevuti o effettuati entro le procedure, i principi e i termini stabiliti, i libri si considerano non certificati.

ARTICOLO 21 - La frase "A questa legge" nel terzo comma dell'articolo 213 della legge n. 227 è stata modificata in "Questa legge, comprese quelle che dovrebbero essere emesse come documenti elettronici".

ARTICOLO 22 - Nel primo periodo del terzo comma dell'articolo 213 della Legge n. 227, “Non possono beneficiare del diritto oggetto di certificazione i contribuenti che non presentano nei termini la propria denuncia di certificazione”. La frase "La presentazione tempestiva del rapporto di attestazione è un must". e al paragrafo dopo il primo periodo sono state aggiunte le seguenti frasi.

“Nel caso in cui il verbale di certificazione non sia presentato nei tempi previsti, è previsto un termine di 60 giorni, purché ne sia data comunicazione al contribuente. Se il verbale di certificazione non viene presentato entro tale termine, i contribuenti non possono beneficiare del diritto oggetto di certificazione.

ARTICOLO 23 - Il primo comma dell'articolo 213 della legge n. 234 è stato modificato come segue e all'articolo sono stati aggiunti i seguenti commi.

“I commercianti di prima e seconda classe, i lavoratori autonomi e gli agricoltori che sono tenuti alla tenuta dei libri contabili con coloro i cui guadagni sono determinati con il metodo semplice, coloro che non hanno l'obbligo di rilasciare documenti nell'ambito di questa legge, o le merci acquistano da loro (ad eccezione dei beni che acquistano dagli agricoltori che non sono tassati nella procedura reale), oppure rilasciano una nota di spesa che firmeranno per il venditore. La nota di spesa emessa per i commercianti esenti da tasse è come una fattura emessa da queste persone.

“La nota di spesa viene emessa entro un massimo di sette giorni dalla consegna della merce o dalla data del servizio. Una nota di spesa non emessa entro questo periodo si considera mai emessa.

Purché contengano le informazioni di cui al secondo comma;

a) il prezzo del bene o del servizio al venditore entro il termine di cui al quarto comma; La banca definita dalla Legge bancaria del 19/10/2005 e numerata 5411, è l'istituto di pagamento autorizzato nell'ambito della Legge sui sistemi di pagamento e regolamento titoli, servizi di pagamento e istituti di moneta elettronica del 20/6/2013 e numerata 6493 , ovvero gli istituti di pagamento abilitati ai sensi della Legge 9/5/2013 e numerata 6475. In caso di pagamento tramite l'Organizzazione Postale e Telegrafica Società per Azioni costituita ai sensi della Legge sui Servizi Postali n. XNUMX, i documenti rilasciati da queste istituzioni,

b) Nella restituzione dei beni acquistati nell'ambito della Legge sulla tutela dei consumatori del 7/11/2013 e numerata 6502, a coloro che devono emettere nota di spesa, i documenti rilasciati da tali enti nella restituzione delle somme a essere rimborsato ai sensi della Legge n. 6502, tramite gli enti di cui alla lettera (a),

c) Documenti rilasciati da istituzioni e organismi pubblici, che non sono tenuti a rilasciare atti ai sensi della presente legge, per le opere che svolgono o per i beni che vendono, nell'ambito della legislazione pertinente a cui sono soggetti,

Sostituisce la nota di spesa.

Il Ministero del tesoro e delle finanze è autorizzato a determinare le procedure ei principi relativi all'attuazione del presente articolo.

ARTICOLO 24 - A seguito del primo comma del secondo comma del secondo comma dell'articolo 213 della legge n. 242 sono stati aggiunti i seguenti commi, la frase "tenere e regolamentare" nell'ultimo comma è "tenere, regolare e presentare" e la frase "tenere e regolamentare" dovrebbe essere "conservata" e la frase "azionisti, dirigenti e dipendenti di coloro che sono autorizzati a fornire servizi per qualsiasi questione di creazione, firma, trasmissione e conservazione di libri, documenti e registri elettronici" ha è stata aggiunta all'ultima frase del comma, dopo la frase "dipendenti".

“Il certificato di registro elettronico si riferisce al file elettronico approvato dall'Agenzia delle Entrate, contenente le informazioni secondo gli standard fissati dall'Agenzia delle Entrate in merito ai libri mastri tenuti in ambiente elettronico.

Il bollettino contabile elettronico è l'insieme delle registrazioni elettroniche facenti parte del bollettino contabile, che viene redatto, firmato, conservato e presentato elettronicamente secondo gli standard e il contenuto determinati dall'Agenzia delle Entrate, indipendentemente dalle disposizioni di forma.

ARTICOLO 25 - All'articolo 213, primo comma, comma 257, della legge n.

ARTICOLO 26 - Al primo comma dell'articolo 213 della legge n. 261 è stato aggiunto il comma seguente.

“9. Il prezzo di acquisto.”

ARTICOLO 27 - All'articolo 213 della legge n. 262 sono stati aggiunti i seguenti commi.

“Nel prezzo di costo sono comprese anche le seguenti spese:

a) direttamente connesse all'acquisizione o all'incremento del valore economico; dazi doganali, commissioni doganali, spese di carico, scarico, trasporto e montaggio,

b) Direttamente connessi all'acquisizione o all'incremento del valore economico; onorari e spese, notaio, atto di proprietà, spese giudiziarie, perizie, consulenze, commissioni e annunci,

c) Interessi passivi dei finanziamenti utilizzati nel finanziamento di attività economiche e differenze cambio ad essi connesse; Nelle materie prime, fino alla data in cui la merce entra nelle scorte, e nelle altre attività economiche, fino alla fine dell'esercizio contabile in cui l'attività economica è inserita nell'inventario, e le spese relative a detti prestiti (I contribuenti sono liberi di importare interessi passivi e altre parti delle differenze di cambio nel valore di costo o evidenziarli tra le spese generali.),

ç) Spese di magazzinaggio e assicurazione fino alla data in cui l'attività economica è entrata in giacenza o inventario,

d) Spese derivanti dall'acquisto e demolizione di un fabbricato esistente in immobili e dal livellamento del suo terreno.

I contributi ricevuti fino alla fine dell'esercizio in cui sono iscritti a magazzino, purché direttamente riferibili a beni immobili, sono detratti dal valore di costo.

I contribuenti sono liberi di importare l'imposta speciale sui consumi, l'imposta sul valore aggiunto indetraibile, l'imposta sulle transazioni bancarie e assicurative e il fondo di sostegno all'utilizzo delle risorse relativi all'acquisizione o all'incremento del valore economico (ad eccezione delle materie prime) al costo o di indicarli tra i spese generali.

Il Ministero del tesoro e delle finanze è autorizzato a determinare le procedure ei principi relativi all'attuazione del presente articolo.

ARTICOLO 28 - Alla legge n. 213 è stato aggiunto il seguente articolo dopo l'articolo 268.

"Prezzo d'acquisto:

ARTICOLO 268/A – Il prezzo di acquisto è il prezzo di acquisto di un'attività economica. Le altre spese relative all'acquisizione di un'attività economica non sono incluse nel prezzo di acquisto.

ARTICOLO 29 - L'articolo 213 della legge n. 270 è stato abrogato.

ARTICOLO 30 - Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 213 della legge n. 273 è stato abrogato.

ARTICOLO 31 - Il titolo del reiterato articolo 213 della Legge n. 298 è stato modificato in “Adeguamento all'inflazione, tasso di rivalutazione e rivalutazione” e all'articolo è stato aggiunto il comma successivo.

“Ç) I contribuenti sul reddito o sulle società (comprese le società collettive, a responsabilità limitata e ordinaria) che sono soggetti a piena responsabilità e tengono libri sulla base del bilancio, indipendentemente dalle condizioni di cui al punto (9) di detto paragrafo nell'ambito di comma (1) del paragrafo (A) (ad eccezione di coloro che effettuano le rettifiche e coloro che sono autorizzati a tenere i propri registri in una valuta diversa dalla valuta turca), alla fine degli esercizi contabili in cui si sono verificati i presupposti per effettuare adeguamenti all'inflazione in paragrafo (A) non sono soddisfatte, vendere-locare le loro attività economiche ammortizzabili incluse nei loro bilanci (purché mantengano tali qualità) (escluse quelle soggette a riacquisto o emissione di certificati di locazione) e l'ammortamento riportato nel passivo della loro bilancio su questi, secondo le condizioni di seguito indicate.

1. Non rientrano nell'ambito della rivalutazione le differenze valutarie e gli interessi sui prestiti (compreso il relativo ammortamento) aggiunti al costo delle attività economiche (ad eccezione dell'esercizio in cui le attività finanziarie sono capitalizzate).

2. Nella rivalutazione, i valori delle attività economiche e il loro ammortamento, che sono determinati in conformità con le disposizioni di valutazione della presente legge e inclusi nelle scritture contabili alla fine dell'esercizio contabile in cui verrà effettuata la valutazione , sono presi in considerazione. Qualora l'ammortamento non sia stato effettuato in alcun esercizio, l'importo da prendere a base della rivalutazione è determinato assumendo che tali ammortamenti siano integralmente contabilizzati.

3. I valori successivi alla rivalutazione sono calcolati moltiplicando i valori delle attività economiche determinati ai sensi del comma (2) e il loro ammortamento per il tasso di rivalutazione dell'anno in cui verrà effettuata la rivalutazione.

Nella valutazione da effettuare, come tasso di rivalutazione si tiene conto del tasso di cui al paragrafo (B). Per i contribuenti a cui è stato attribuito un periodo contabile speciale, si prende come base l'aliquota dell'anno solare in cui inizia il periodo contabile speciale.

L'aliquota di rivalutazione da prendere a base nella valutazione da effettuare a partire dai periodi d'imposta provvisori, a partire dal novembre dell'anno precedente; È determinato sulla base del tasso medio di aumento dei prezzi nell'indice dei prezzi alla produzione nazionale dell'Istituto statistico turco nel 3°, 6° e 9° mese rispetto ai precedenti periodi di 3, 6 e 9 mesi.

4. L'incremento di valore delle attività economiche per effetto della rivalutazione è iscritto in un apposito fondo del passivo dello stato patrimoniale, con rappresentazione dettagliata dell'incremento di valore corrispondente a ciascuna delle attività economiche oggetto di rivalutazione. L'incremento di valore è la differenza tra i valori patrimoniali netti di bilancio delle attività economiche dopo la rivalutazione e prima della rivalutazione. Il valore netto delle attività di bilancio esprime il valore riscontrato sottraendo dai valori delle attività economiche iscritti nell'attivo di bilancio gli ammortamenti iscritti nel passivo. Qualora in alcun esercizio non siano stati effettuati ammortamenti delle immobilizzazioni economiche, il valore in oggetto è determinato assumendo che tali ammortamenti siano integralmente contabilizzati.

5. I contribuenti che sottopongono a rivalutazione i propri beni economici nell'ambito di applicazione del presente comma continuano ad ammortizzare tali beni rispetto ai valori rilevati dopo la rivalutazione. Gli incrementi di valore corrispondenti a ciascuna delle voci rivalutate e le relative modalità di calcolo sono dettagliatamente esposte nelle registrazioni di ammortamento.

6. La parte dell'importo dell'incremento di valore iscritto in un apposito fondo al passivo, trasferita su altro conto o prelevata dall'impresa con modalità diverse dall'aumento del capitale, in tale periodo è soggetta all'imposta sul reddito o sulle società , senza essere associato all'utile dell'esercizio in cui viene effettuata tale operazione. Gli incrementi di valore aggiunti al capitale sono considerati beni aggiunti all'impresa dai soci. Queste operazioni non sono considerate distribuzione di utili.

7. In caso di cessione di attività economiche soggette a rivalutazione (quali vendita, trasferimento, pensionamento, liquidazione), gli incrementi di valore delle corrispondenti passività in un apposito fondo sono assimilati all'ammortamento.

8. Il tasso di rivalutazione di ogni anno può essere preso in considerazione solo nella valutazione di quell'anno. Poiché la rivalutazione non viene effettuata in nessun esercizio o si applica il tasso di valutazione basso, non è possibile effettuare rivalutazioni per i periodi precedenti negli anni successivi.

9. Nessuna rivalutazione viene effettuata per le attività economiche divenute attive nell'esercizio, nell'esercizio in cui sono diventate attive.

10. Nel caso in cui le condizioni per l'adeguamento all'inflazione di cui al paragrafo (A) siano soddisfatte prima della dismissione delle attività economiche oggetto di rivalutazione, l'adeguamento all'inflazione è effettuato ai sensi del paragrafo (7) del suddetto paragrafo. Ai sensi del suddetto comma, il fondo incremento valore di rivalutazione di cui al presente articolo è portato in diminuzione del patrimonio netto nella rettifica delle voci di patrimonio netto. Inoltre, gli aumenti di capitale dovuti all'aggiunta del predetto fondo aumento di valore al capitale non sono considerati aumenti di capitale e non sono soggetti ad adeguamento all'inflazione.

11. Nei periodi in cui sono soddisfatte le condizioni per l'adeguamento all'inflazione di cui al paragrafo (A), non viene effettuata alcuna rivalutazione ai sensi del presente paragrafo. A partire dal primo esercizio in cui non si verificano le condizioni per l'adeguamento all'inflazione di cui al precedente paragrafo, la rivalutazione può essere proseguita secondo quanto previsto dal presente paragrafo. In questo caso, i valori dell'ultimo bilancio, che sono stati adeguati all'inflazione, vengono presi in considerazione come base per la rivalutazione delle attività economiche. Nella determinazione di tale valore, se in alcun esercizio non sono stati effettuati ammortamenti per attività economiche, si presume che tali ammortamenti siano interamente contabilizzati.

12. Nel caso in cui le condizioni di adeguamento all'inflazione siano ristabilite ai sensi del paragrafo (A) dopo il periodo contabile rivalutato nell'ambito del presente paragrafo, le attività economiche che sono state rivalutate in conformità con le disposizioni del presente paragrafo e il loro ammortamento saranno rettificati per l'inflazione, tenendo conto dei loro valori finali rettificati.

13. Nel caso in cui la rivalutazione non venga effettuata in alcun esercizio, la rivalutazione può essere effettuata nell'ambito del presente paragrafo per gli esercizi successivi.

14. Il Ministero del tesoro e delle finanze è autorizzato a determinare le modalità e i principi relativi all'attuazione del presente comma”.

ARTICOLO 32 - All'articolo 213, primo comma, della legge n. 315, dopo la frase "valori" è stata aggiunta la frase "fermo restando il quarto comma dell'articolo 320".

ARTICOLO 33 - Al primo comma dell'articolo 213 della legge n. 318 è stato aggiunto il seguente periodo.

“I rapporti determinati separatamente sono validi dalla data di applicazione in applicazione del terzo comma dell'articolo 320.”

ARTICOLO 34 - All'articolo 213 della legge n. 320, a seguito del secondo comma, sono stati aggiunti i seguenti commi, e all'articolo sono stati aggiunti i seguenti commi.

“I contribuenti, se lo desiderano, possono accantonare gli ammortamenti per i cespiti economici (esclusi quelli di cui al secondo comma) che saranno nuovamente iscritti tra i beni strumentali, a partire dalla data in cui saranno pronti per l'uso, e ammortizzando su base giornaliera per il periodo in cui l'attività rimane attiva per ciascun periodo contabile. Ai fini del calcolo del periodo in giorni, i periodi di vita utile determinati e comunicati dal Ministero del tesoro e delle finanze vengono moltiplicati per trecentosessantacinque.

I contribuenti sono liberi di determinare il periodo di ammortamento, che non è inferiore alla vita utile determinata e comunicata dal Ministero del tesoro e delle finanze, per le attività economiche, purché sia ​​uguale per ogni anno. Tale periodo non può pertanto superare il doppio del periodo determinato dal Ministero del tesoro e delle finanze e non può superare i cinquanta anni. I contribuenti utilizzano queste preferenze a partire dalla fine del periodo d'imposta temporaneo quando l'attività economica viene inserita nell'inventario. Il periodo e l'aliquota di ammortamento così determinati non possono essere modificati nei periodi successivi.

“Una volta avviato il calcolo dell'ammortamento ai sensi del primo o del terzo comma di questo articolo, questo metodo di calcolo non può essere abbandonato.

Il Ministero del tesoro e delle finanze è autorizzato a determinare le procedure ei principi relativi all'attuazione del presente articolo.

ARTICOLO 35 - La frase “troppo piccola per non valere contenziosi e procedimenti esecutivi” al comma 213 del primo comma dell'articolo 323 della Legge n. 2 è stata modificata in “e non superiore a 3.000 lire turche” e il successivo comma è stato aggiunto all'articolo.

“I contribuenti che tengono la contabilità sulla base del conto d'esercizio registrano nella sezione spese dei propri libri le sofferenze determinate nell'ambito dei commi precedenti e le somme successivamente incassate dagli stessi nella sezione delle entrate dei propri libri nel periodo in cui sono incassati, indicando a quali crediti appartengono”.

ARTICOLO 36 - I commi quarto e quinto dell'articolo 213 della legge n. 328 sono stati modificati come segue.

“Dai contribuenti che tengono i libri sulla base del bilancio;

a) Se il rinnovo dell'attività economica ceduta o l'acquisizione di un'attività economica analoga è ritenuto necessario a seconda della natura dell'impresa, o se una decisione è presa dai dirigenti dell'impresa e l'impresa viene avviata, in tal caso , l'utile derivante dalla vendita è temporaneamente al passivo fino alla fine del terzo anno solare successivo alla data di vendita può essere trattenuto in un conto. Se entro tale termine non avviene la sostituzione dell'attività economica ceduta o l'acquisizione di un'attività economica analoga, l'utile trattenuto in conto provvisorio è imputato al conto economico del terzo anno solare successivo a quello di cessione.

b) Dall'ammortamento di uno o più beni acquisiti secondo le disposizioni della presente legge, ivi compresi quelli acquisiti mediante locazione finanziaria, viene dedotto l'utile depositato in un conto provvisorio al passivo. Dopo che tale compensazione è stata completata, continua l'ammortamento dei valori che rimangono non ammortizzati.

c) Se l'utile trattenuto in un conto provvisorio nel passivo è superiore all'importo ammortizzabile dei nuovi beni acquisiti in luogo dell'attività economica ceduta, tale eccedenza è aggiunta al conto economico del terzo anno solare successivo a quello di vendita .

ç) In caso di cessazione, trasferimento o liquidazione dell'impresa prima della fine del terzo anno solare successivo a quello di vendita, l'utile trattenuto in un conto provvisorio del passivo è imputato al conto economico di quell'anno.

Il Ministero del tesoro e delle finanze è autorizzato a determinare le modalità ei principi relativi all'applicazione dell'articolo.

ARTICOLO 37 - I commi secondo e terzo dell'articolo 213 della legge n. 329 sono stati modificati come segue ed è stato abrogato il quarto comma.

“Dai contribuenti che tengono i libri sulla base del bilancio;

a) se l'indennizzo assicurativo percepito, il rinnovo dei beni economici ammortizzabili danneggiati in tutto o in parte, o l'acquisizione di un bene economico analogo si ritenga necessario a seconda della natura dell'impresa, ovvero se sia stata deliberata la gestione dell'impresa e l'impresa è stata assunta, l'eccedenza dell'indennità sarà corrisposta al terzo a partire dalla data di ricezione dell'indennità potrà essere trattenuta in un conto provvisorio al passivo fino alla fine dell'anno solare. Se, per qualsiasi ragione, entro tale termine non avviene la sostituzione dell'attività economica danneggiata o l'acquisizione di un'attività economica analoga, l'indennità eccedente trattenuta nel conto provvisorio è imputata al conto economico del terzo anno solare successivo l'anno in cui si riceve l'indennità.

b) Dall'ammortamento di uno o più beni, compresi quelli acquisiti in locazione finanziaria, da accantonare secondo le disposizioni della presente legge, nel rispetto dei principi di cui al comma ( un). Dopo che tale compensazione è stata completata, continua l'ammortamento dei valori che rimangono non ammortizzati.

c) Se l'eccedenza di compensazione detenuta in un conto temporaneo nel passivo è superiore all'importo ammortizzabile dei nuovi beni acquisiti in luogo dell'attività economica danneggiata, tale eccedenza è aggiunta al conto economico del terzo anno solare successivo all'anno in quale si riceve il compenso.

ç) In caso di cessazione, trasferimento o liquidazione dell'impresa prima della fine del terzo anno solare successivo a quello in cui è percepita l'indennità, l'eccedenza dell'indennità trattenuta in un conto provvisorio del passivo è imputata al conto profitti e perdite di quell'anno.

Il Ministero del tesoro e delle finanze è autorizzato a determinare le modalità ei principi relativi all'applicazione dell'articolo.

ARTICOLO 38 - L'articolo 213 della legge n. 339 è stato modificato come segue.

“ARTICOLO 339 – Per coloro che sono stati sanzionati per perdita o irregolarità d'imposta e la cui sanzione è stata conseguita, dal giorno successivo alla data della sanzione della perdita d'imposta fino alla fine dell'anno solare in cui la sanzione si è perfezionata, fino al fine dell'anno solare in cui il secondo anno decorre dal giorno successivo alla data di perfezionamento della sanzione in caso di irregolarità.In caso di rimborso, la pena per la perdita dell'imposta è aumentata del cinquanta per cento e quella per l'irregolarità -cinque per cento. Tuttavia, l'importo della maggiorazione non può essere superiore alla sanzione finalizzata (in caso di più sanzioni finalizzate, la maggiore delle stesse in termini di importo).

Nel computo del quinquennio e del biennio di cui al primo comma si tiene conto della data di perfezionamento delle sanzioni in base alla maggiorazione.

ARTICOLO 39 - La frase "(artt. 213 - 352)" al comma 6 dell'art. 215 della legge n. 219 in materia di irregolarità di primo grado è stata modificata in "(artt.

ARTICOLO 40 - La frase "213° e 353°" nel 1° comma del primo comma dell'articolo 227° della Legge n. 231 è stata modificata in "227, 231 e 234°", è stata modificata la prima frase del comma (8) del comma come segue, dopo il primo periodo del comma Il comma seguente è stato aggiunto al comma con il periodo successivo.

“Gli operatori di stampa che non adempiono al loro dovere di notificare la stampa del documento entro il tempo specificato o rendono la notifica incompleta o errata saranno multati di 1.400 lire turche per irregolarità speciali”.

“La sanzione speciale di irregolarità da irrogare nel caso in cui l'obbligo di notifica non sia adempiuto entro il termine stabilito e la notifica sia resa incompleta o non corretta si applica in misura di 30/1 nel caso in cui la notifica sia effettuata entro 2 giorni dalla scadenza del periodo determinato o la notifica incompleta o errata sia completata o corretta entro lo stesso termine. ”

"11°. Nel caso in cui la relazione di attestazione di dottore commercialista non sia presentata entro il termine indicato nel primo periodo del terzo comma del medesimo articolo, per i soggetti compresi nell'ambito di applicazione dell'attestazione ai sensi del reiterato articolo 227 della presente legge, il verbale di certificazione deve essere utilizzato per conto del contribuente che è tenuto a presentare il verbale di certificazione, purché non inferiore a 50.000 lire turche e non superiore a 500.000 lire turche È prevista una speciale sanzione di irregolarità nella misura del 5% dell'importo soggetto alla condizione di presentazione”.

ARTICOLO 41 - Al titolo dell'articolo 213 della legge n. 355, dopo la frase "107/A", è stata aggiunta la frase "ripetuto 242" e al primo comma dell'articolo dopo il frase "150".

ARTICOLO 42 - La locuzione “qualsiasi accertamento o fatto tributario” di cui al comma 213 dell'articolo 371, primo comma, della legge n. o l'evento e il tipo di imposta a cui si riferisce", e all'articolo è stato aggiunto il comma seguente.

“Il Ministero del tesoro e delle finanze è autorizzato a determinare le procedure e i principi relativi all'attuazione dell'articolo”.

ARTICOLO 43 - La locuzione “penalità per perdita fiscale” di cui al comma 213 del primo comma dell'articolo 376 della legge n. 2 è stata modificata in “sanzioni tributarie”.

ARTICOLO 44 - È stata aggiunta la seguente frase che precede la frase "sanzioni" di cui al primo periodo del primo comma dell'addizionale articolo 213 della legge n. 1, e la frase "irregolarità illecita e speciale con sanzione pecuniaria superiore a 5.000 lire turche" e il seconda frase.

“Nella determinazione dell'irregolarità e delle sanzioni speciali di irregolarità che possono essere oggetto di conciliazione si tiene conto dell'importo complessivo delle sanzioni pecuniarie da irrogare in base all'atto che impone la sanzione e si applica il tasso di attualizzazione di cui all'articolo 5.000 della legge con un incremento del 376% per irregolarità e irregolarità speciali non superiori a 50 lire turche”.

ARTICOLO 45 - Nel primo comma dell'addizionale articolo 213 della legge n. 11, la frase "e le sanzioni per perdite fiscali da incorrere in relazione ad esse" è stata modificata in "e le sanzioni per perdite fiscali da comminare su di esse, e l'irregolarità e sanzioni speciali per irregolarità superiori a 5.000 lire turche" e al comma è stata aggiunta la frase seguente.

“Nella determinazione delle sanzioni per irregolarità e irregolarità speciali che possono essere oggetto di conciliazione, si tiene conto dell'importo complessivo della sanzione da irrogare sulla base del reato”.

ARTICOLO 46 - Il seguente ulteriore articolo è stato aggiunto con il titolo della sezione successiva all'addizionale articolo 213 della Legge n. 13.

"CAPITOLO QUATTRO

Procedura di mutuo accordo

Applicazione alla procedura amichevole:

ARTICOLO AGGIUNTIVO 14 – I contribuenti possono rivolgersi all'Agenzia delle Entrate secondo quanto previsto dalla “Procedura di conciliazione” dell'accordo, sostenendo di essere tassati in violazione delle disposizioni di una convenzione contro le doppie imposizioni regolarmente emanata o che sussistono forti indizi che saranno tassati in questo modo. Salvo quanto previsto dalla convenzione contro le doppie imposizioni, tale domanda può essere presentata anche per il tramite delle autorità competenti dell'altro Stato contraente parte della convenzione.

Nei casi in cui la tassazione può essere suddivisa per differenze di base o di imposta, la domanda può essere presentata solo per la parte della differenza totale che corrisponde alla parte delle convenzioni contro le doppie imposizioni.

Affinché la domanda possa essere valutata, deve essere presentata nei tempi e nelle modalità previsti dalla convenzione contro le doppie imposizioni. Nel caso in cui nell'accordo non vi sia il termine per l'applicazione o si faccia riferimento alle disposizioni della normativa nazionale, è indispensabile che l'istanza sia presentata entro tre anni dalla data in cui il contribuente è venuto a conoscenza per la prima volta di un procedimento tributario asseritamente essere contrario alle disposizioni dell'accordo. In ogni caso, il periodo di applicazione; In caso di notifica, l'imposta matura nella dichiarazione presentata con riserva e, in caso di ritenuta d'acconto, termina allo scadere del periodo contrattualmente previsto dalla data della detrazione, ovvero dopo il compimento di tre anni se non esiste tale periodo”.

ARTICOLO 47 - Il successivo articolo aggiuntivo è stato aggiunto dopo l'articolo aggiuntivo 213 della legge n. 13.

“Procedura amichevole e contenzioso:

ARTICOLO SUPPLEMENTARE 15 – Istanza secondo la procedura amichevole; sospende il termine per la proposizione della querela relativa all'imposta e alle sanzioni irrogate e notificate nell'ambito del ricorso e dell'imposta maturata all'atto della dichiarazione presentata con riserva.

Nel caso in cui la richiesta oggetto della domanda sia respinta o non si possa raggiungere un accordo con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, tale situazione è comunicata al contribuente con lettera. Il contribuente può proporre querela al giudice tributario entro il termine residuo di querela dalla data di notifica di detta lettera. Se il termine per la proposizione della querela è inferiore a quindici giorni, tale termine è prorogato di quindici giorni dalla data di notifica della lettera.

ARTICOLO 48 - Il successivo articolo aggiuntivo è stato aggiunto dopo l'articolo aggiuntivo 213 della legge n. 13.

“Conclusione della domanda di procedura amichevole:

ARTICOLO SUPPLEMENTARE 16 – Nel caso in cui la domanda sia conclusa con convenzione tra l'Agenzia delle Entrate e l'Autorità competente dell'altro Stato contraente, ne viene data comunicazione scritta al contribuente.

Entro trenta giorni dalla data di notifica della lettera, il contribuente ha l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate se accetta o meno la convenzione. Se il contribuente non comunica entro tale termine, si considera che non accetti l'accordo raggiunto. Se l'esito dell'accordo non viene accettato o si ritiene non accettato, decorso il termine di trenta giorni decorre nuovamente il termine per la proposizione della querela e può essere intentata una causa innanzi al giudice tributario. Se il termine per la presentazione della causa è inferiore a quindici giorni, tale termine è esteso a quindici giorni.

Nel caso in cui l'accordo raggiunto tra l'Amministrazione delle Entrate e l'autorità competente dell'altro Stato contraente sia accettato dal contribuente a tempo debito, si ha un accordo amichevole e le imposte e le sanzioni sono adeguate in base all'accordo raggiunto. Gli interessi di mora al tasso del canone di mora determinato ai sensi della Legge n. 6183 sulle imposte maturate in sede di convenzione; Si applica per il periodo compreso tra la normale esigibilità dell'imposta prevista dalla propria normativa tributaria e il relativo periodo di accertamento, fino alla data in cui il contribuente dichiara di accettare l'esito consensuale.

In caso di comune accordo, non è possibile intentare querela né presentare reclami ad alcuna autorità in merito alle questioni concordate e alle imposte e sanzioni corrette secondo l'accordo. Dette imposte e sanzioni sono pagate entro un mese dalla data di notifica della rettifica al contribuente. Se entro tale termine vengono pagate l'intera imposta oggetto del processo correttivo e la metà delle sanzioni, la metà della sanzione è ridotta.

ARTICOLO 49 - Il successivo articolo aggiuntivo è stato aggiunto dopo l'articolo aggiuntivo 213 della legge n. 13.

“Le cause intentate prima del ricorso e della richiesta di riconciliazione:

ARTICOLO AGGIUNTIVO 17 – Prima dell'istanza presentata dal contribuente secondo quanto previsto dall'articolo aggiuntivo 14 della Legge;

a) se è stata intentata una causa, la causa non viene esaminata dai tribunali tributari fino alla conclusione dell'istanza della procedura amichevole; Se per qualsiasi motivo viene esaminata e decisa, si tiene conto dell'esito della richiesta di mutuo accordo. L'esito dell'accordo è notificato all'autorità giudiziaria dall'amministrazione. In mancanza di accordo, l'udienza della causa sospesa prosegue innanzi al giudice tributario.

b) Se ha chiesto la riconciliazione, la riconciliazione è rinviata fino alla conclusione dell'istanza della procedura amichevole. Pertanto, se il contribuente chiede di avvalersi del diritto di riconciliazione senza attendere la conclusione dell'accordo, si considera rinunciatario e, in caso di riconciliazione, non può ricorrere nuovamente alla procedura amichevole, salvo per la richiesta di rettifica all'altro Stato contraente. In mancanza di accordo, il contribuente può ricorrere nuovamente alla procedura amichevole secondo quanto previsto dall'addizionale articolo 14 della Legge.

ARTICOLO 50 - Il successivo articolo aggiuntivo è stato aggiunto dopo l'articolo aggiuntivo 213 della legge n. 13.

"Altre considerazioni:

ARTICOLO AGGIUNTIVO 18 – L'istanza di procedura consensuale presentata all'Agenzia delle Entrate sospende i termini di prescrizione previsti dalla presente Legge, dalla data di applicazione, per le imposte e le sanzioni oggetto dell'istanza. Nel caso in cui l'esito dell'accordo non venga accettato o si ritenga non accettato dal contribuente ai sensi del secondo comma dell'ulteriore articolo 16, la prescrizione pendente continua a decorrere dal giorno successivo alla data in cui si sono verificate tali situazioni.

Nel caso in cui in Turchia sia richiesta una correzione in base al risultato di un mutuo accordo, il risultato dell'accordo si applica indipendentemente dalle disposizioni di prescrizione della legge. Tuttavia, se nella convenzione contro le doppie imposizioni è previsto un periodo di tempo per l'attuazione del risultato dell'accordo, le disposizioni relative a tale periodo sono fatte salve.

Il contribuente può ritirare la sua domanda in qualsiasi fase del procedimento, salvo il caso in cui accetti l'esito dell'accordo amichevole, in questo caso la prescrizione cessata continua a decorrere da dove si era interrotta. Nel caso in cui il contribuente rinunci alla sua domanda, resta salva la sua facoltà di presentare domanda ai sensi delle altre disposizioni di legge.

L'applicazione della procedura amichevole non interrompe la riscossione delle imposte e delle sanzioni maturate.

Il Ministero del tesoro e delle finanze è autorizzato a determinare le procedure ei principi relativi all'attuazione delle disposizioni della procedura amichevole.

ARTICOLO 51 - All'articolo 213 provvisorio della legge n. 30 è stato aggiunto il comma seguente.

“Dalla data di entrata in vigore del presente comma fino al 31/12/2023 (comprese tali date), lo stesso comma può essere utilizzato per i macchinari e le attrezzature nuovi acquisiti nell'ambito e alle condizioni di cui al primo comma. Il Ministero del tesoro e delle finanze è autorizzato a determinare le modalità e i principi relativi all'attuazione del presente comma”.

ARTICOLO 52 - Il seguente articolo provvisorio è stato aggiunto alla legge n. 213.

“ARTICOLO 32 PROVVISORIO – I contribuenti che possono effettuare la rivalutazione nell'ambito del comma (Ç) aggiunto all'articolo 298 reiterato dalla legge istitutiva del presente articolo, possono rivalutare gli immobili iscritti nei propri bilanci alla data di chiusura dell'esercizio prima dell'esercizio in cui rivalutano per la prima volta ai sensi del comma precedente e le altre attività economiche ammortizzabili.Possono rivalutare i propri beni (esclusi gli immobili e le attività economiche oggetto di operazione di vendita-locazione-riacquisto o locazione rilascio di certificati, purché mantengano tali qualità) alle seguenti condizioni.

a) Nella rivalutazione, a partire dalla fine dell'esercizio antecedente il primo periodo di rivalutazione, che è determinata secondo le disposizioni di valutazione di questa legge e che è determinata secondo la clausola di rivalutazione (Ç) del ripetuto articolo 298 del presente Legge Vengono presi in considerazione i valori negli atti del libro legale. Qualora l'ammortamento non sia stato effettuato in alcun esercizio, l'importo da prendere a base della rivalutazione è determinato assumendo che tali ammortamenti siano integralmente contabilizzati.

b) I valori determinati ai sensi della lettera (a) degli immobili e delle altre attività economiche oggetto di ammortamento e i loro valori dopo la rivalutazione si ottengono moltiplicando le aliquote di ammortamento ad essi relative per l'aliquota di rivalutazione.

Come tasso di rivalutazione da prendere come base nella valutazione;

1. Sottoposto ad adeguamento all'inflazione ai sensi della lettera (A) del reiterato articolo 298 della presente Legge;

i) Per gli immobili e le altre attività economiche oggetto di svalutazione e il loro ammortamento, il valore D-PPI per l'ultimo mese dell'esercizio prima del relativo periodo contabile della rivalutazione da effettuare nell'ambito del paragrafo (Ç) del suddetto articolo è calcolato a partire dalla data del suddetto bilancio.Il rapporto ricavato dividendo il valore D-PPI per il mese successivo,

ii) Per gli immobili e le altre attività economiche ammortizzabili acquisiti dopo l'ultima data di bilancio, la rivalutazione da effettuarsi nell'ambito del paragrafo (Ç) del predetto articolo è il valore D-PPI dell'ultimo mese dell'esercizio antecedente la periodo contabile di riferimento, il mese in cui sono acquisiti.Il rapporto ricavato dividendo il valore D-PPI per il mese successivo,

2. In precedenza, provvisorio articolo 31 della Legge;

i) Per gli immobili e il loro ammortamento soggetti a rivalutazione fino alla data di cui al primo comma, il valore D-PPI per l'ultimo mese dell'esercizio antecedente l'esercizio di riferimento per la rivalutazione da effettuarsi nell'ambito del paragrafo (Ç ) del reiterato articolo 298, è calcolato come valore Dİ-PPI per il mese di maggio 2018. -Il rapporto ricavato dividendo il valore IPP,

ii) Per gli immobili e le altre attività economiche ammortizzabili soggette ad ammortamento e il loro ammortamento, il valore D-PPI per l'ultimo mese dell'esercizio contabile precedente il relativo periodo contabile per la rivalutazione da effettuare nell'ambito del (Ç) comma del reiterato articolo 298 fino alla data di cui al settimo comma, il rapporto ricavato dividendo il valore del D-PPI per il giugno 2021,

vengono presi in considerazione. Frase D-PPI da tenere in considerazione ai sensi del presente paragrafo; Esprime i valori dell'indice dei prezzi alla produzione (PPI) determinati dall'Istituto statistico turco per ogni mese a partire dal 1/1/2005 e i valori dell'indice dei prezzi alla produzione nazionale (D-PPI) a partire dal 1/1/2014 .

c) L'incremento di valore degli immobili e delle altre attività economiche oggetto di svalutazione per effetto di rivalutazione deve essere iscritto in un apposito fondo del passivo dello stato patrimoniale, con l'indicazione degli incrementi di valore corrispondenti a ciascuno degli immobili oggetto di rivalutazione e altre attività economiche ammortizzabili. L'incremento di valore è la differenza tra i valori patrimoniali netti di bilancio degli immobili e degli altri beni economici ammortizzabili dopo la rivalutazione e prima della rivalutazione. Il valore netto delle attività di bilancio rappresenta il valore degli immobili e delle altre attività economiche ammortizzabili iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, deducendo l'ammortamento iscritto nel passivo.

I contribuenti che rivalutano i propri beni immobili ed altri beni economici ammortizzabili nell'ambito del presente articolo continuano ad ammortizzarli sui valori riscontrati dopo la rivalutazione.

L'imposta calcolata con l'aliquota del 2% sull'importo dell'incremento di valore iscritto in apposito fondo cassa del passivo, è dichiarata all'ufficio delle imposte cui è affiliata ai fini dei redditi o delle imposte sulle società con dichiarazione entro la fine del mese successivo alla data di rivalutazione, e la prima rata è versata entro il termine di deposito, e nella dichiarazione sono dichiarate le rate successive, pagata in tre rate uguali, nel secondo e quarto mese successivo al termine di consegna. Imposta pagata ai sensi del presente paragrafo; Non viene dedotto dal reddito e dall'imposta sulle società e non è accettato come spesa nella determinazione del reddito e della base imponibile delle società. Se la dichiarazione non è effettuata in tempo o l'imposta maturata non è stata pagata in tempo, le disposizioni del presente articolo non possono essere utilizzate.

La parte dell'importo dell'aumento di valore iscritto in un apposito fondo del passivo, che viene trasferita su un altro conto o prelevata dall'attività in qualsiasi modo diverso dall'aumento del capitale, è soggetta a imposta sul reddito o sulle società in questo periodo, senza essendo associato all'utile del periodo in cui viene effettuata tale operazione.

In caso di alienazione di immobili oggetto di rivalutazione e di altre attività economiche oggetto di ammortamento, nella determinazione del reddito non si tiene conto degli incrementi di valore iscritti in un apposito fondo del passivo.

Nell'ambito del presente articolo, la rivalutazione può essere effettuata una sola volta, prima della rivalutazione da effettuarsi ai sensi del comma (Ç) del reiterato articolo 298 della presente legge. I contribuenti che effettuano una rivalutazione nell'ambito del presente articolo, ma che non rivalutano nell'ambito del paragrafo (Ç) del ripetitivo articolo 298 per l'esercizio successivo all'esercizio cui la rivalutazione è rilevante, non possono rivalutare entro l'ambito di applicazione del presente articolo nella rivalutazione che effettueranno nell'ambito del predetto comma nei periodi successivi.

Prima della cessione degli immobili e delle altre attività economiche ammortizzabili oggetto di rivalutazione ai sensi del presente articolo, qualora ricorrano i presupposti per l'adeguamento all'inflazione di cui al comma (A) del predetto articolo, senza rivalutazione ai sensi dell'art. (Ç) comma del reiterato Articolo 298 della presente Legge L'adeguamento all'inflazione si effettua, ai sensi del predetto articolo, deducendo dal capitale proprio il fondo aumento di valore.

Il Ministero del tesoro e delle finanze è autorizzato a determinare le procedure ei principi relativi all'attuazione del presente articolo.

ARTICOLO 53 - All'articolo 1, primo comma, della legge sull'imposta di bollo del 7/1964/488, n.

ARTICOLO 54 - Al comma (488) della sezione intitolata "IV - Atti relativi agli affari commerciali e civili" della tabella numerata (2) allegata alla Legge n. 36, dopo la frase "Esportazione di strumenti del mercato dei capitali" e "Mercati dei capitali del 6/12/2012 e numerata 6362" Nell'ambito dell'art. 31/B della Legge, alla sezione con la frase "Sulle garanzie oggetto della presente emissione, ivi comprese le quali il gestore della garanzia è una festa."

“55. Documenti redatti tra l'amministrazione competente ei donatori in merito alle donazioni da effettuare alle amministrazioni di bilancio generali e straordinarie, alle amministrazioni speciali provinciali, agli uffici di monitoraggio e coordinamento degli investimenti, ai comuni e ai villaggi.

ARTICOLO 55 - La frase "tassati in modo semplice" nel comma (a) del paragrafo (25) dell'articolo 10 della legge sull'imposta sul valore aggiunto del 1984/3065/17 e numerata 4 è stata modificata in "i loro guadagni sono determinati in modo semplice modo" e ho "ripetuto 20/XNUMX della stessa Legge". È stato aggiunto "Prestazioni e prestazioni soggette a reddito tassato nell'ambito dell'articolo B".

ARTICOLO 56 - Le parole "una piega" nei commi (b) e (c) del paragrafo 6 dell'articolo 6 della legge speciale sull'imposta sui consumi datata 2002/4760/12 e numerata 2 sono "triplicati" e nel comma (c) "merci La frase " è stata modificata in "creazione di diversi gruppi di base per merci, gruppi di base di merci, potenza del motore".

ARTICOLO 57 - All'elenco numerato (II) nell'allegato della legge n. 4760,

a) 8701.20 GTİ.P. La seguente sequenza è stata aggiunta per precedere la riga con l'elemento numerato.

"

87.01 Trattori (esclusi i trattori della voce 87.09)

[Solo ATV (veicolo fuoristrada) e UTV (veicolo multiuso)]

25

"

b) 87.03 GTİ.P. Le seguenti righe sono state aggiunte con i rapporti mostrati di fronte ad esse per precedere la riga "-Altri" della riga numerata.

"

– ATV (veicolo fuoristrada) e

UTV (veicolo multiuso)

 

– Autocaravan

25

 

45

"

c) 87.04 GTİ.P. La riga seguente è stata aggiunta con il rapporto mostrato davanti alla riga "-Altri" della riga numerata.

"

– ATV (veicolo fuoristrada) e

UTV (veicolo multiuso)

25

"

ARTICOLO 58 - All'articolo 19, sesto comma, del TUB 10/2005/5411 e numerato 143, la frase “l'anno solare in cui sono state costituite, comprese le operazioni di costituzione, e nel quinquennio successivo” e “gli importi da da riscuotere a qualsiasi titolo, Spese n. 6802 Dal testo dell'articolo è stata eliminata la frase “dall'imposta sulle operazioni bancarie e assicurative da versare ai sensi della Legge tributaria”.

ARTICOLO 59 - Dopo il primo comma del primo comma del primo comma dell'articolo 13 della legge sull'imposta sulle società n. 6 del 2006/5520/10 è stato aggiunto il seguente comma.

“Tale aliquota si applica nella misura del 75% per la quota degli aumenti di capitale in denaro coperta da contante portato dall'estero”.

ARTICOLO 60 - Dopo il settimo comma dell'articolo 5520/A della Legge n. 32 è stato aggiunto il seguente comma e gli altri commi sono stati conseguentemente integrati.

“(8) L'importo determinato dall'applicazione dell'aliquota di contribuzione agli investimenti alle spese di investimento effettuate sulla base del certificato di incentivazione all'investimento matura il 10%, escluse l'imposta speciale sui consumi e l'imposta sul valore aggiunto, a condizione che l'imposta sulle società la dichiarazione è richiesta entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui deve essere presentata e può essere utilizzata cancellando altri debiti tributari. L'importo che può essere richiesto per la cancellazione non può essere superiore alla metà dell'importo trovato dopo aver dedotto l'importo del contributo di investimento utilizzato attraverso l'imposta sulle società ridotta dall'importo del contributo all'investimento guadagnato. Resta inteso che si rinuncia all'importo del contributo di investimento corrispondente ad una volta dell'importo utilizzato per la cancellazione di altri debiti tributari e che l'imposta sulle società ad aliquota ridotta non viene applicata alla base imponibile a causa dell'importo richiesto per essere cancellato da altre imposte e gli importi dei contributi agli investimenti abbandonati. L'importo totale deducibile da altre passività fiscali nell'ambito del presente paragrafo non può essere superiore al 10% dell'importo calcolato applicando l'aliquota del contributo all'investimento alle spese di investimento effettivamente sostenute nell'ambito del relativo certificato di incentivazione all'investimento.

ARTICOLO 61 - La frase "5/12/2019" di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 7194 della legge di modifica dell'imposta sui servizi digitali del 375/52/1 e numerata 1 e di alcune leggi e del decreto-legge n. 2022 è sostituito dalla frase "1/1/2023". ” è stato modificato.

ARTICOLO 62 - Questa legge;

a) articoli 1, 4, 5 e 8 alla data di pubblicazione, da applicarsi ai guadagni conseguiti all'1/1/2021,

b) Alla data della sua pubblicazione, da applicarsi ai guadagni conseguiti all'2/1/1, articolo 2022,

c) Alla data di pubblicazione, da attuarsi a partire dalle dichiarazioni da presentare relative al periodo d'imposta 9, articolo 2022,

ç) Alla data di pubblicazione, da applicare nella dichiarazione annuale dei redditi e delle società, che deve essere presentata a partire dal 10/1/1, articolo 2022,

d) Articolo 15 del 1/6/2022,

e) Articoli 17 e 18 del 1/7/2022,

f) All'inizio del mese successivo alla data di pubblicazione dell'articolo 23,

g) articoli 31, 52 e 58 del 1/1/2022,

ğ) articoli 46, 47, 48, 49 e 50 alla data di pubblicazione da applicarsi alle domande da presentare al 1/1/2022,

h) Alle consegne e prestazioni soggette a reddito imponibile nell'ambito di detto articolo a decorrere dal 55/193/20 si applicherà la disposizione dell'articolo 1 della legge n. 1 relativa al ripetitivo articolo 2022/B, e altra disposizione alla data di pubblicazione,

ı) Alla data di pubblicazione, l'articolo 59 della presente legge, da applicarsi agli aumenti di capitale in denaro da effettuarsi nell'ambito del presente articolo,

i) Alla data di pubblicazione, da applicarsi alle spese di investimento da effettuare a partire dal 60/1/1, articolo 2022,

j) Altri articoli alla data di pubblicazione,

entra in vigore.

ARTICOLO 63 - Il Presidente della Repubblica esegue le disposizioni della presente legge.

25/10/2021

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