Riorganizzazione delle sanzioni per il ritardo nell'ispezione del veicolo

riordino delle sanzioni per ritardo nell'ispezione del veicolo
riordino delle sanzioni per ritardo nell'ispezione del veicolo

Il comma 9 dell'articolo 2021 della legge n. 31506, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7326 giugno 10 e numerato 6, concernente la ristrutturazione di alcuni crediti e la modifica di alcune leggi.

Alla data di pubblicazione della presente legge (compresa questa data), coloro che non hanno effettuato la revisione del veicolo in tempo, sebbene siano tenuti a sottoporsi alla revisione del veicolo in conformità con la legge n. Il tasso di variazione mensile di D- IPP fino alla pubblicazione della Legge, in luogo dell'eccedenza del 2918% richiesta da riscuotere per il mese e sua frazione, l'importo da calcolare sulla base della rata mensile dello 31% per ogni mese e frazione di mese dal dalla data di pubblicazione della presente legge (compreso il mese di pubblicazione) alla data di revisione del veicolo Si rinuncia alla riscossione dell'eccedenza del 12% che deve essere prelevata ai sensi del suddetto articolo, a condizione che il pagamento venga effettuato e tali importi riscossi dall'ente autorizzato sono trasferiti sui conti del Tesoro nei tempi e nei modi indicati nel predetto articolo. Gli importi riscossi prima della data di pubblicazione della presente legge in cambio dei crediti nell'ambito del presente paragrafo non possono essere rifiutati o rimborsati in base alle disposizioni del presente paragrafo. Il Ministero del tesoro e delle finanze è autorizzato a determinare le modalità ei principi relativi all'attuazione del presente comma. Per il periodo compreso tra il 2021/35/5 e il 0,75/5/22 (comprese tali date), non si applicano le disposizioni relative all'eccedenza del 3% di cui all'articolo 2020 della legge n. gli importi riscossi non vengono rifiutati o rimborsati.

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