Il divieto di licenziamento e il breve periodo di lavoro sono prolungati di 1 mese

Breve periodo di lavoro prolungato per mesi
Breve periodo di lavoro prolungato per mesi

Il ministro della famiglia, del lavoro e dei servizi sociali Zehra Zümrüt Selçuk ha dichiarato che il breve periodo di lavoro è stato prorogato di 3,5 mese per i luoghi di lavoro che beneficiano della breve pratica lavorativa beneficiata da oltre 1 milioni di lavoratori.

Dichiarando che una nuova domanda non verrà ricevuta dai datori di lavoro al fine di beneficiare dell'estensione e che non verrà effettuata una nuova determinazione dell'idoneità per il periodo prolungato, il Ministro Selçuk ha affermato che solo i lavoratori che beneficiano dell'indennità di lavoro a breve termine possono beneficiare di questo diritto fino a quando i periodi di disoccupazione sono stati applicati nello stesso periodo.

"Fino ad oggi, abbiamo pagato 3.5 miliardi di lire per i nostri 13.5 milioni di lavoratori trascendenti".

Il ministro Selçuk ha dichiarato che, a causa del motivo convincente di situazioni periodiche dovute a influenze esterne dovute alla pandemia di Covid-19, a oltre 3,5 milioni di lavoratori è stato pagato un breve lavoro di oltre 13,5 miliardi di TL.

"Nessuna applicazione richiesta per l'estensione del tempo"

Il ministro Selçuk ha dichiarato: “Una nuova richiesta non verrà ricevuta dai datori di lavoro per una proroga di 1 mese. Tuttavia, i nostri datori di lavoro che non desiderano beneficiare di una proroga di 1 mese perché hanno iniziato le loro normali attività o che desiderano ridurre il tempo non lavorato in precedenza, dovrebbero segnalarlo alle unità İŞKUR. " disse.

Non verranno ricevute nuove applicazioni

Inoltre, con la decisione del consiglio di amministrazione di İŞKUR basata sulla decisione pubblicata nella Gazzetta ufficiale, nessuna nuova domanda di breve durata sarà ricevuta per motivi di motivi convincenti dovuti a influenze esterne a decorrere dal 01/07/2020.

Divieto di licenziamento prolungato per un altro mese

Conformemente alla decisione dell'altro presidente sullo stesso giornale, i termini relativi all'incapacità del datore di lavoro di risolvere qualsiasi contratto di lavoro o di servizio emesso ai sensi dell'articolo 10 provvisorio del diritto del lavoro per un periodo di tre mesi sono stati prorogati di un mese.

Nell'ambito dell'articolo, la pratica del congedo non retribuito parziale o completo da parte del datore di lavoro per tre mesi è stata prorogata di un mese.

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