Attuazione del regolamento relativo alle indagini e alle indagini sugli incidenti e gli incidenti ferroviari

gestire e investigare incidenti e inconvenienti ferroviari
gestire e investigare incidenti e inconvenienti ferroviari

Il regolamento sulle inchieste e le inchieste sugli incidenti e gli incidenti ferroviari è entrato in vigore dopo essere stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.

REGOLAMENTO

Dal ministero dei trasporti e delle infrastrutture:

REGOLAMENTO PER L'INCHIESTA E L'INCHIESTA SUGLI INCIDENTI FERROVIARI E DEGLI INCIDENTI

CAPITOLO UNO

Scopo, ambito, basi e definizioni

scopo

ARTICOLO 1 - (1) Scopo del presente regolamento è: Lo scopo di questo corso è determinare le procedure e i principi per le indagini e le indagini su incidenti e inconvenienti ferroviari, le relative notifiche e i doveri, le autorità e le responsabilità.

portata

ARTICOLO 2 - (1) Il presente regolamento;

a) incidenti e inconvenienti che si verificano sulle linee collegate alla rete nazionale delle infrastrutture ferroviarie,

b) Rete infrastrutturale ferroviaria nel Paese estero; progettazione di veicoli ferroviari con gli operatori ferroviari turchi, fabbricazione, manutenzione o incidenti che coinvolgono veicoli ferroviari immatricolati in Turchia ed eventi,

ricerca e ricerca.

supporto

ARTICOLO 3 - (1) Il presente Regolamento è stato redatto sulla base dell'articolo 10 / A del D.P.R. n. 7 sull'organizzazione del Presidente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2018/30474/1 e numerato 489.

definizioni

ARTICOLO 4 - (1) nel presente regolamento;

a) Ministro: ministro dei trasporti e delle infrastrutture,

b) Ministero: Ministero dei trasporti e delle infrastrutture,

c) Unità di manutenzione: l'organizzazione designata dal proprietario del veicolo responsabile della manutenzione di tutti i tipi di veicoli ferroviari ad eccezione dei carri merci e approvata dal Ministero,

ç) Organizzazione responsabile della manutenzione: organizzazione autorizzata dal Ministero responsabile della manutenzione dei carri merci,

d) Presidente: il presidente del Centro di revisione della sicurezza dei trasporti,

e) Presidenza: Presidenza del Centro di revisione della sicurezza dei trasporti,

f) Incidente grave: un incidente che provoca la morte di almeno una persona o lesioni gravi ad almeno cinque persone o il danno totale causato a veicoli, strade, altre strutture o ambiente, pari a TL 2 milioni.

g) Comitato di valutazione: il comitato che decide le segnalazioni di incidenti o inconvenienti esaminati al fine di aumentare la sicurezza dei trasporti,

ğ) Infrastruttura ferroviaria: impianti di elettrificazione, segnalamento e comunicazione con ferrovia, terra, zavorra, traversina e ferrovia e tutti i tipi di strutture artistiche, strutture, stazioni e stazioni, centri logistici e merci e loro estensioni e relative linee, complementari a questi,

h) Operatore dell'infrastruttura ferroviaria: soggetti giuridici pubblici e società autorizzate a gestire l'infrastruttura ferroviaria a sua disposizione in sicurezza e a metterla a disposizione degli operatori ferroviari,

ı) Veicoli ferroviari: tutti i tipi di veicoli trainati e rimorchiati e set di treni, compresi i veicoli per la costruzione di linee, manutenzione, riparazione e controllo

i) operatore ferroviario: soggetti giuridici pubblici e società autorizzate al trasporto di merci e / o passeggeri sulla rete nazionale delle infrastrutture ferroviarie,

j) Sistema di gestione della sicurezza: la struttura organizzativa che garantirà il funzionamento sicuro degli operatori dell'infrastruttura ferroviaria e degli operatori ferroviari, identificando sistematicamente le misure per ridurre i pericoli e gli incidenti e riducendo i rischi e garantendo che le regole, le istruzioni e i processi siano costantemente seguiti e rivisti di conseguenza.

k) Gruppo: un gruppo di esperti nominato per le indagini e le indagini su ogni incidente o inconveniente,

l) Presidente del gruppo: specialista dotato di doveri e poteri di coordinamento durante le indagini e le indagini su ogni incidente o inconveniente,

m) Indagine: il processo che include le attività di raccolta e analisi delle informazioni, identificazione delle possibili cause e fornitura delle raccomandazioni di sicurezza necessarie per prevenire il ripetersi di incidenti e inconvenienti,

n) Interoperabilità: garantire la circolazione ininterrotta e sicura dei veicoli ferroviari nel traffico internazionale,

o) Incidente: una catena indesiderata, imprevista, improvvisa e involontaria di eventi o eventi che hanno conseguenze dannose come danni alla proprietà, morte e lesioni,

ö) Tipi di incidenti: collisione, deray, incidente di passaggio a livello, lesioni personali del veicolo ferroviario in movimento, incendi e altri incidenti,

p) Incidente: situazioni indesiderate, impreviste, che incidono sul funzionamento e / o sulla sicurezza del sistema ferroviario e non rientrano nella definizione di incidente,

r) relazione preliminare: una breve relazione basata sui risultati iniziali dell'incidente o dell'incidente, che costituirà la base per la decisione relativa alla prosecuzione dell'indagine,

s) Rapporto: un rapporto emesso al fine di aumentare la sicurezza del trasporto a seguito dell'indagine e dell'indagine sull'incidente o incidente,

ş) Società: società registrata nel registro di commercio in conformità al codice commerciale turco N. 13 datato 1 / 2011 / 6102,

t), le reti infrastrutturali ferroviarie nazionali: centri provinciali e distrettuali si trovano nel territorio della Turchia e in altri luoghi con porti, aeroporti, zone industriali organizzate, logistica e centri merci, collegando rete di infrastruttura ferroviaria integrata che appartiene al pubblico o società,

u) Autorità di polizia nazionale: direzione generale del regolamento ferroviario,

ü) Esperto: svolgimento dell'attività di ispezione di sicurezza nel trasporto; Personale della presidenza e personale assegnato dalle istituzioni affiliate, collegate e collegate del Ministero,

Si riferisce.

PARTE SECONDA

Scopo dell'indagine sugli incidenti e degli incidenti, notifiche di incidenti e incidenti,

Processo decisionale, prove e riservatezza dei documenti

Scopo dell'indagine su incidenti e inconvenienti

ARTICOLO 5 - (1) Scopo dell'indagine ferroviaria su incidenti e inconvenienti ai sensi del presente regolamento; e formulare raccomandazioni per contribuire allo sviluppo della legislazione e delle pratiche per la sicurezza della vita, della proprietà e dell'ambiente nelle ferrovie, prevenendo possibili incidenti e inconvenienti che possono verificarsi e per prevenire futuri incidenti e incidenti simili.

(2) Le inchieste su incidenti ferroviari e inconvenienti svolte nell'ambito di applicazione del presente regolamento non sono indagini forensi o amministrative e lo scopo non è identificare l'autore del reato e l'autore del reato o condividere la responsabilità.

Obbligo di denunciare incidenti e inconvenienti

ARTICOLO 6 - (1) Le notifiche di incidenti e inconvenienti vengono inviate al più presto compilando il modulo di notifica degli incidenti.

(2) La notifica deve essere effettuata tramite posta elettronica o fax. La notifica di emergenza può anche essere effettuata via SMS o telefono, ma viene emessa una notifica scritta di incidente e inviata via e-mail o fax.

(3) Gli incidenti e gli incidenti nella rete nazionale dell'infrastruttura ferroviaria sono segnalati dagli operatori dell'infrastruttura ferroviaria.

(4) Nelle reti infrastrutturali ferroviarie in paesi esteri; incidenti che coinvolgono veicoli ferroviari operati da operatori ferroviari hanno ricevuto licenze in Turchia e gli eventi sono segnalati dagli operatori ferroviari.

(5) Nelle reti di infrastrutture ferroviarie in paesi esteri; la progettazione, la fabbricazione, la manutenzione o la comunicazione da parte degli operatori ferroviari in merito alla registrazione di incidenti e inconvenienti che coinvolgono veicoli ferroviari fabbricati in Turchia è facoltativa.

Decidere di rivedere

ARTICOLO 7 - (1) Le seguenti considerazioni sono prese in considerazione quando si valuta se incidenti o inconvenienti che si ritiene abbiano un impatto significativo sulle norme di sicurezza e sulla gestione della sicurezza:

a) La gravità dell'incidente o dell'incidente.

b) Tipo di incidente.

c) se il sistema nel suo insieme fa parte di una serie di incidenti o inconvenienti.

d) Impatto sulla sicurezza ferroviaria e le esigenze degli operatori delle infrastrutture ferroviarie, degli operatori ferroviari, delle autorità nazionali preposte alla sicurezza o di altri Stati.

d) Se in precedenza sono stati segnalati incidenti simili.

(2) Sebbene non siano inclusi nella definizione di incidente grave, possono essere esaminati anche incidenti che possono provocare incidenti gravi se si verificano in condizioni diverse, compresi guasti tecnici nell'infrastruttura ferroviaria o componenti di interoperabilità.

Riservatezza di prove e registrazioni

ARTICOLO 8 - (1) Tutte le informazioni e i documenti ottenuti nell'ambito delle indagini sugli incidenti e i registri scritti ed elettronici non devono essere divulgati tranne ai fini dell'indagine sugli incidenti e non possono essere condivisi con alcuna persona e autorità ad eccezione delle autorità giudiziarie.

Cooperazione con altri stati

ARTICOLO 9 - (1) Nella rete di infrastruttura ferroviaria nazionale; Le autorità investigative nazionali sugli incidenti degli Stati stranieri interessati possono essere invitate a collaborare alle indagini su incidenti e inconvenienti che coinvolgono i veicoli ferroviari degli operatori ferroviari di paesi stranieri, nonché alla progettazione, fabbricazione, manutenzione o immatricolazione di veicoli ferroviari nello Stato straniero.

(2) Nella rete infrastrutturale ferroviaria del paese estero; la progettazione di veicoli ferroviari con gli operatori ferroviari turchi, la fabbricazione, la manutenzione o la registrazione hanno fornito contributi all'incidente che ha coinvolto gli eventi di vagoni ferroviari svoltisi in Turchia e ai lavori di ispezione.

PARTE TERZA

Qualifiche, procedure e principi di lavoro, autorità e responsabilità degli esperti

Qualifiche di esperti

ARTICOLO 10 - (1) Esperti; È essenziale che le facoltà di ingegneria siano selezionate da personale laureato in sistemi ferroviari, edilizia, macchinari, elettricità, elettronica, elettricità ed elettronica, comunicazioni, computer e dipartimenti del settore.

assegnato alla Joint

ARTICOLO 11 - (1) A seconda della natura della ricerca o dell'esame sulla sicurezza dei trasporti, in un lavoro può essere impiegato più di un esperto.

(2) In questo caso, gli organizzatori esperti il ​​cui lavoro è designato come capo del gruppo prendono le misure per garantire il completamento dei lavori in tempo.

Continuità e trasferimento del lavoro

ARTICOLO 12 - (1) Gli esperti sono responsabili del completamento del lavoro che hanno iniziato senza interruzioni. Gli esperti agiscono in conformità con le istruzioni che riceveranno informando la Presidenza se è necessario rinviare il lavoro o se la conclusione del lavoro richiede ricerca ed esame altrove.

Processo di ricerca e revisione

ARTICOLO 13 - (1) Il processo di ricerca ed esame condotto da esperti incaricati dell'esame di sicurezza dei trasporti consiste nelle seguenti fasi:

a) Ricezione della notifica di incidente / incidente.

b) Conferma dell'incidente / incidente dalle unità interessate.

c) Informare la Presidenza sull'incidente / incidente.

ç) Ottenere il consenso verbale o scritto relativo all'incidente e all'incidente che viene deciso dal Presidente per le indagini o l'esame.

d) Andare immediatamente sulla scena dell'incidente / incidente e avviare ricerche e indagini.

e) Preparare la relazione preliminare sulla base delle conclusioni preliminari sull'incidente / incidente e presentarla al Presidente e decidere se l'indagine proseguirà o meno.

f) Raccolta di ulteriori informazioni e documenti se necessario.

g) Analisi dei risultati e dei documenti relativi all'incidente / incidente.

ğ) Stesura del progetto di rapporto di indagine su incidenti / inconvenienti

h) Il presidente del gruppo invia il progetto di relazione alla presidenza per la revisione.

ı) Se ritenuto necessario dalla presidenza, la presentazione di tutto o parte del progetto di relazione al parere delle parti interessate.

i) Compresi i pareri espressi dalle parti interessate entro il termine, se ritenuto opportuno, da includere nel progetto di relazione.

j) Presentazione del progetto di relazione al comitato di valutazione.

k) Se il comitato di valutazione decide di rivedere il progetto di relazione, questo deve essere restituito al capo del gruppo insieme alla giustificazione scritta e la relazione sarà rivalutata dal gruppo e reinserita nel processo a partire da (ğ).

l) Nel caso in cui il comitato di valutazione decida di accettare il progetto di relazione, la relazione deve essere parzialmente o completamente pubblicata sul sito web della presidenza e aggiunta all'archivio della presidenza.

m) Seguendo le raccomandazioni fornite nella relazione.

Doveri e poteri di gruppi ed esperti

ARTICOLO 14 - (1) I gruppi e gli esperti incaricati delle indagini su sinistri o inconvenienti, oltre ai compiti e ai poteri previsti dal Regolamento del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, Centro Ispezione Sicurezza Trasporti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 / 5/2019 e numerato 30771;

a) Può salire ai veicoli ferroviari coinvolti in un incidente o incidente e fare ispezioni sul veicolo.

b) accesso all'esempio dei dispositivi di registrazione sul veicolo ferroviario, i registri dei dispositivi di comunicazione vocale relativi al traffico e tutti i comandi e i registri delle transazioni relativi al traffico nei sistemi di controllo del traffico e dei segnali.

c) Ricevi le dichiarazioni delle persone e dei testimoni coinvolti nell'incidente o nell'incidente con il registratore vocale o per iscritto.

ç) essere esclusivi di incidenti o inconvenienti; autorità di sicurezza nazionale, operatori delle infrastrutture ferroviarie, operatori dei treni ferroviari, agenzie di manutenzione, unità di manutenzione e società.

d) Accesso ai risultati delle ispezioni del personale del treno e di altro personale ferroviario coinvolto nell'incidente o incidente.

e) Accesso alle registrazioni degli esami fisici delle persone che sono state ferite a seguito di un incidente.

Obbligo di aiutare lo specialista

ARTICOLO 15 - (1) L'accesso all'incidente o alla scena da parte degli esperti investigatori non è limitato dalla fornitura di prove.

(2) Le persone interessate sono tenute a soddisfare senza indugio le richieste degli esperti coinvolti nelle indagini sugli incidenti o inconvenienti conformemente alla legislazione pertinente e a rispondere alle domande poste loro.

(3) Fornisce servizi di trasporto e un ambiente di lavoro adeguato e assegna uno staff di collegamento durante lo svolgimento delle proprie mansioni al fine di garantire che gli esperti coinvolti nelle indagini su incidenti e inconvenienti svolgano le loro funzioni come richiesto.

(4) Le parti coinvolte in un incidente o incidente sono obbligate a inviare il personale correlato al Centro di presidenza per informazione.

Lavori che gli esperti non possono fare

ARTICOLO 16 - (1) Esperti coinvolti in indagini su incidenti o inconvenienti;

a) Non possono impartire istruzioni esecutive non direttamente correlate alle indagini e alle indagini.

b) Non possono fare annotazioni, aggiunte e correzioni su documenti, libri e registrazioni.

c) Non possono divulgare le informazioni riservate e i documenti che hanno acquisito a causa delle loro funzioni.

ç) Non possono agire in modo tale da minare la dignità e il senso di fiducia richiesti dai loro doveri e aggettivi in ​​cui si trovano.

CAPITOLO QUATTRO

rapporti

rapporti

ARTICOLO 17 - (1) Il presidente del gruppo è tenuto a presentare i risultati degli studi alla presidenza in un rapporto.

(2) In caso di disaccordo tra i membri del gruppo sulle questioni menzionate nelle relazioni, tali questioni devono essere sottoposte alla presidenza dopo essere state giustificate e firmate.

(3) I report vengono preparati in base all'esperienza acquisita da incidenti e inconvenienti, comprese raccomandazioni per migliorare la sicurezza dei trasporti e prevenire incidenti e inconvenienti simili. La determinazione della responsabilità amministrativa, legale o penale non può essere oggetto delle relazioni.

(4) I report preparati non possono essere soggetti a un controllo di conformità.

(5) L'indagine sulle inchieste o sugli incidenti ferroviari e il rapporto di indagine comprende le seguenti sezioni. Sezioni aggiuntive possono essere aggiunte a seconda della natura dell'incidente o dell'incidente.

a) Riepilogo: è la sezione in cui sono espresse le informazioni di base sull'incidente o incidente ferroviario. Tipo di incidente o incidente, ora, luogo e come è accaduto, perdita di vite umane o informazioni sugli infortuni, danni alle infrastrutture ferroviarie, veicoli, merci, terzi o ambiente.

b) Procedura di incidente: pre-incidente, durante l'incidente e dopo l'incidente sperimentato nella sezione dettagli.

c) Informazioni e conclusioni sull'incidente: relative all'incidente o incidente; sono spiegati il ​​funzionamento del sistema di gestione della sicurezza, l'organizzazione del personale, le qualifiche del personale, le azioni e le dichiarazioni delle persone coinvolte nell'incidente, le norme e i regolamenti applicati, i registri di funzionamento e manutenzione dei veicoli ferroviari e dei componenti dell'infrastruttura, la documentazione del sistema operativo ferroviario, eventi precedenti con caratteristiche simili e altre informazioni sull'incidente.

d) Valutazione e conclusioni: questa è la sezione in cui vengono valutate le informazioni e i risultati relativi all'incidente. Questa sezione valuta le possibili cause.

d) Raccomandazioni: questa sezione contiene raccomandazioni per migliorare la sicurezza del trasporto.

(6) È essenziale che i rapporti sulle indagini sugli incidenti siano completati e pubblicati entro l'anno dalla data dell'incidente. 1 riporta un rapporto intermedio sui rapporti sugli incidenti che non sono stati pubblicati nel corso dell'anno, descrivendo i progressi nelle indagini sugli incidenti nell'anniversario dell'incidente.

Operazioni sui rapporti

ARTICOLO 18 - (1) Il gruppo di revisione valuta tutte le relazioni all'ordine del giorno e decide in merito alle questioni relative al miglioramento delle infrastrutture di trasporto e delle attività di trasporto e alle questioni di sicurezza dei trasporti riguardanti tutti i modi di trasporto.

(2) Se si determina che mancano problemi nei rapporti, che devono essere riesaminati o ulteriormente esaminati, si può decidere insieme alla giustificazione scritta che la ricerca e l'esame dovrebbero essere condotti dallo stesso gruppo o dal nuovo gruppo.

(3) Le relazioni accettate dal comitato di valutazione sono presentate al ministro e al comitato di sicurezza presidenziale e di politica estera.

(4) Le relazioni sono pubblicate parzialmente o completamente sul sito web della presidenza e aggiunte all'archivio della presidenza.

(5) Le raccomandazioni contenute nel rapporto sono seguite dal gruppo di revisione che ha preparato il rapporto. 90 giorni dopo la pubblicazione del rapporto, sono richieste informazioni scritte alle istituzioni e organizzazioni che sono raccomandate. Vengono registrate informazioni e aggiornamenti sullo stato di attuazione di ciascuna raccomandazione.

Segnalazioni di incidenti e inconvenienti degli operatori

ARTICOLO 19 - (1) Gli operatori delle infrastrutture ferroviarie e degli operatori ferroviari inviano una copia delle loro relazioni sugli incidenti e sugli incidenti alla Presidenza entro cinque giorni lavorativi dalla finalizzazione della relazione.

SEZIONE CINQUE

Disposizioni varie e finali

Nessuna disposizione

ARTICOLO 20 - (1) Nei casi in cui il presente regolamento non prevede disposizioni sull'esame di incidenti e inconvenienti ferroviari, si applicano le disposizioni del regolamento sul Centro di controllo della sicurezza dei trasporti del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture e la legislazione pertinente.

Legislazione abrogata

ARTICOLO 21 - (1) Il regolamento in materia di indagini e indagini su incidenti e inconvenienti ferroviari pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16/7/2015 e numerato 29418 è stato abrogato.

forza

ARTICOLO 22 - (1) Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

esecutivo

ARTICOLO 23 - (1) Le disposizioni del presente regolamento sono eseguite dal ministro dei trasporti e delle infrastrutture.

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