Modifiche al regolamento sulla sicurezza ferroviaria

Modifica del regolamento sulla sicurezza delle ferrovie: sono state emanate diverse norme sulle autorizzazioni per la gestione della sicurezza nelle ferrovie e nella gestione ferroviaria.

Il Regolamento di Modifica del Regolamento per la Sicurezza Ferroviaria è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2017 e numerato 30050.

REGOLAMENTO SULLE MODIFICHE ALLE NORME DI SICUREZZA FERROVIARIA
ARTICOLO 1 - Il comma (ff) dell'articolo 19 del regolamento sulla sicurezza delle ferrovie pubblicato nella Gazzetta ufficiale datata 11 / 2015 / 29537 e 4 numerato è stato modificato come segue. "Ff) Metodi di sicurezza comuni: metodi di valutazione e controllo che spiegano come valutare i livelli di sicurezza e garantire che siano soddisfatti gli altri requisiti di sicurezza"

ARTICOLO 2 - Il primo paragrafo dell'articolo 13 dello stesso regolamento è stato modificato come segue. X (1) Per le procedure di autorizzazione alla sicurezza che devono essere eseguite dal Ministero, verrà addebitato un costo di 1.000.000 (un milione) TL da parte degli operatori situati nella rete ferroviaria nazionale e 50.000 (cinquantamila) TL sarà addebitato agli operatori del trasporto pubblico di città. L'autorizzazione non viene effettuata gratuitamente. "

ARTICOLO 3 - Il primo paragrafo dell'articolo 16 dello stesso regolamento è stato modificato come segue. X (1) Per le procedure del certificato di sicurezza che devono essere eseguite dal Ministero, gli operatori della rete ferroviaria nazionale devono pagare 250.000 (duecentocinquantamila) TL, e gli operatori di trasporto pubblico su rotaia sono soggetti a 50.000 (cinquantamila). Un certificato di sicurezza non viene rilasciato gratuitamente. "

ARTICOLO 4 - Il paragrafo (a) dell'articolo 5NUMX del quinto comma dello stesso regolamento è stato abrogato.

ARTICOLO 5 - Il paragrafo (a) del primo paragrafo dell'articolo 32 dello stesso regolamento è stato abrogato e il paragrafo (b) è stato modificato come segue. "B) 20 (venticinquemila) TL in caso di contraddizione con quanto specificato nell'articolo 25.000,"

ARTICOLO 6 - Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

ARTICOLO 7 - Le disposizioni del presente regolamento sono eseguite dal ministro dei trasporti, degli affari marittimi e delle comunicazioni.

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